Nei giorni scorsi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha presentato in Parlamento la relazione annuale delle attività. All’interno del discorso pronunciato dal Presidente Rustichelli abbiamo scelto di mettere in rilievo i procedimenti conclusi che riguardano le grandi multinazionali del web (Google, Amazon e Apple), ma non solo. Il tema dell’equità nei mercati digitali era stato al centro anche della Relazione 2021. Rilevano alcuni aspetti: la varietà di profili oggetto di istruttoria, che vanno dall’abuso di posizione dominante, al brand gating, alla tutela del consumatore, all’utilizzo dei dati a fini commerciali, alla portabilità/interoperabilità degli stessi. Rilevanti anche le misure comportamentali richieste per ristabilire il level palying field e le sanzioni. Infine, emerge il crescente coordinamento delle autorità nazionali con la Commissione UE, che aumenterà ulteriormente, per l’ambito delle piattaforme digitali, con l’entrata in vigore e l’applicazione del DMA.
Google. Riguardo al primo profilo, il Presidente ha citato il Provvedimento n. 29645 (Google / Compatibilità app Enel X con Android Auto, del maggio 2021), dove l’Autorità ha imposto una serie di obblighi e una sanzione di 102 milioni di euro a Google per aver ingiustamente limitato le possibilità degli utenti di installare applicazioni alternative innovative (nel caso specifico quando sono alla guida di un veicolo elettrico e hanno bisogno di effettuare la ricarica). All’interno del corposo testo del provvedimento, si segnalano la dettagliata analisi del funzionamento del sistema Android auto, i riferimenti e rimandi agli interventiu delle Commissione UE in materia, la descrizione dei diversi profili di abuso di posizione dominante.
È di questi giorni l’annuncio di una nuova istruttoria nei confronti di Google che ipotizza un abuso di posizione dominante in diversi mercati che consentono di acquisire grandi quantità di dati attraverso i servizi erogati (Gmail, Google Maps, Android). Nello specifico Google avrebbe ostacolato l’interoperabilità nella condivisione dei dati con altre piattaforme, in particolare con l’APP Weople, gestita da Hoda, un operatore attivo in Italia che ha sviluppato una banca di investimento dati. Secondo l’Autorità, il comportamento di Google è in grado di comprimere il diritto alla portabilità dei dati personali, disciplinato dall’articolo 20 del GDPR, e di limitare i benefici che i consumatori potrebbero trarre dalla valorizzazione degli stessi.
Amazon. Per quanto riguarda il procedimento nei confronti colosso dell’e-commerce, svolto in costante coordinamento con la Commissione europea e concluso nel dicembre 2021 l’Autorità ha contestato alla società di aver indebitamente avvantaggiato i propri servizi di logistica, ostacolando concorrenti potenzialmente altrettanto efficienti nell’offerta di tali servizi, e rafforzando la propria posizione dominante come marketplace. L’AGCM ha irrogato ad Amazon la sanzione pecuniaria più elevata della storia dell’antitrust italiano, pari ad oltre un miliardo di euro, e ha imposto una serie di misure comportamentali che, lasciando impregiudicata la facoltà dell’impresa di fissare i livelli qualitativi del servizio di logistica, la obbligano a concedere ogni privilegio di vendita e di visibilità sulla propria piattaforma a tutti i venditori terzi atti a rispettare standard equi e non discriminatori.
Apple/Amazon. Sempre nel settore del commercio elettronico, di particolare rilievo è l’istruttoria svolta in merito all’accordo di “brand-gating” concluso tra Apple e Amazon, che limitava l’attività dei rivenditori di Apple sul marketplace di Amazon; ulteriori procedimenti hanno riguardato accordi verticali attraverso i quali alcuni produttori imponevano ai propri distributori restrizioni ingiustificate e limitazioni agli sconti praticabili sulle vendite online.
“L’Autorità ha ripetutamente utilizzato le proprie competenze a tutela del consumatore con l’obiettivo di garantire la correttezza delle relazioni commerciali tra operatori digitali e consumatori”, recita il discorso del Presidente, “sotto il profilo della chiara e completa rappresentazione della identità dei venditori, delle caratteristiche delle offerte pubblicizzate, nonché del vincolo contrattuale. In tale quadro, particolare attenzione è stata rivolta all’analisi delle clausole contrattuali dei fornitori di servizi digitali idonee a determinare situazioni di squilibrio a svantaggio degli utenti, quali la facoltà dell’impresa di interrompere il rapporto contrattuale invia unilaterale, di modificarne arbitrariamente i termini e di sottrarsi alla propria responsabilità in caso di inadempimento o danno procurato al consumatore”.
L’Autorità ha concluso nel corso dell’ultimo anno due procedimenti nei confronti di Apple e Google, sanzionando ciascuna società per 10 milioni di euro (si v. focus dedicato nella Relazione, qui di seguito).
Dazn/Tim e Sky. Nel corso dell’anno, la diffusione delle piattaforme digitali ha interessato anche il settore della distribuzione dei contenuti audiovisivi, trainato anche dalla trasmissione delle dirette degli incontri di calcio in esclusiva su Internet. “In tale contesto, l’Autorità è intervenuta con un procedimento cautelare riguardante l’accordo concluso tra DAZN e TIM e con un procedimento di tutela dei consumatori nei confronti di SKY, interventi volti a garantire l’assenza di indebiti vincoli commerciali e la possibilità per gli utenti di guardare le dirette degli incontri di calcio con qualsiasi connessione Internet e senza discriminazioni, nonché la trasparenza e la correttezza informativa, particolarmente importante in una fase di riassetto del mercato”.
DMA. Le autorità nazionali di concorrenza dovranno confrontarsi con un’ulteriore significativa novità che deriva dall’approvazione del Digital Markets Act – DMA. Come noto, il regolamento – prossimo alla pubblicazione in GUCE – riconosce il significativo impatto dei cd. gatekeeper nell’economia digitale e impone loro una serie di obblighi volti ad assicurare l’equità e la contendibilità dei mercati digitali. “Nel codificare i nuovi divieti, e il legislatore europeo ha fatto tesoro della rilevante esperienza applicativa maturata dalle autorità nazionali di concorrenza nei mercati digitali. Questa nuova forma di regolazione della digitalizzazione svolgerà un ruolo complementare all’enforcement antitrust, atteso che è stata fatta salva l’applicabilità degli articoli 101 e 102 del Trattato, nonché delle norme nazionali in materia di intese e abusi di posizione dominante“, indica il Presidente.
Come indicato da Rustichelli, “promuovere la concorrenza significa investire nel futuro del Paese”: CRTV si è sempre espressa, in tutte le sedi istituzionali, sulla necessità di promuovere un ambiente digitale equo per la sostenibilità crescita e innovazione del settore radiotelevisivo.
Link ai documenti:
AGCM – Presentazione del Presidente Roberto Rustichelli
AGCM – Relazione Annuale sull’attività svolta nel 2021