Si è svolta martedì 12 luglio, in videoconferenza, l’audizione di Confindustria Radio Televisioni con l’AGCOM, nell’ambito del procedimento di cui alla delibera 156-22-cons recante “Linee Guida per l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento UE 2019/1150. Delibera 156/2022 Allegato A” anche noto come Platform to Business (P2B).
CRTV, nell’esprimere il proprio apprezzamento per il testo proposto, ha premesso come l’attività dei prestatori di servizi d’intermediazione e dei motori di ricerca online ha ormai assunto fondamentale importanza rispetto al settore di interesse dell’Associazione.
In particolare, numerosi servizi di media audiovisivi e radiofonici vengono forniti tramite app distribuite attraverso i principali “store” telematici, che rappresentano, quindi, imprescindibili canali d’accesso all’utenza. I motori di ricerca, anche nel settore di riferimento, sono fondamentali strumenti di reperimento dei contenuti d’interesse dell’utente, sia nel caso in cui la ricerca abbia luogo mediante l’utilizzo di termini corrispondenti alla denominazione di fornitori di servizi di media audiovisivi (quali “RAI”, “Mediaset” etc.), o loro specifici servizi (“RAI Play”, “Mediaset Play”, “La7” etc.), sia nel caso in cui vengano ricercati temi o generi (“telegiornale”, “giornale radio”), o specifici programmi. In tutti questi casi, il motore di ricerca è una vera e propria porta d’accesso al servizio o al contenuto ed è di fondamentale importanza il tema del posizionamento, affrontato dall’art. 5 del regolamento.
Obbligo di trasparenza dell’algoritmo. Infatti, in difetto di parametri di posizionamento corretti e trasparenti, sussiste un concreto rischio di sviamento dell’utente finale, con conseguenti effetti negativi in termini di pluralismo e concorrenza. Secondo CRTV è essenziale imporre alle piattaforme di specificare i diversi elementi presi in considerazione, con pesi e rimodulazione ai fini del posizionamento, per garantire il controllo di eventuali abusi e distorsioni della concorrenza. Secondo quanto previsto dagli orientamenti della Commissione, tutte le variabili e regole di dettaglio che guidano il posizionamento o la proposizione di un servizio (o di un suo specifico contenuto/offerta) all’interno della piattaforma devono essere rese trasparenti e pubbliche. È essenziale, inoltre, che le piattaforme siano del tutto chiari all’interno dei loro Termini e Condizioni (T&C) in merito alle variabili e al relativo peso all’interno delle logiche di posizionamento, a maggior ragione se algoritmiche e automatiche o semi automatiche.
Trasferimento e intermediazione dei dati. Sul tema dei dati si è suggerito di introdurre tra le informazioni obbligatorie anche la possibilità o meno che i dati siano trasferiti all’estero, e in quali Paesi. È fondamentale che le piattaforme online non si arroghino il diritto di intermediare il rapporto di privacy fra il titolare autonomo dei trattamenti (l’utente commerciale che eroga il servizio) e l’utente finale. Questo rende evidente come l’accesso ai dati personali degli utenti finali che ne abbiano dato il consenso, libero ed informato, all’utente commerciale della piattaforma non possa mai essere negato o intermediato da parte della piattaforma in virtù di un eventuale consenso o diniego raccolto da questa a monte in modo comune, indiscriminato e generico rispetto a tutti i servizi commerciali a cui la piattaforma dà accesso. In ogni caso, la piattaforma deve sempre consentire all’utente di esprimere e modificare il suo consenso in relazione ad ogni singolo servizio/utente commerciale, così come deve consentire ad ogni singolo utente commerciale di reiterare la richiesta di consenso (qualora esso risultasse negato) in modo autonomo e indipendente dalla piattaforma e con la frequenza stabilita dai limiti di legge e dalle linee guida esistenti.