Sufficiente grado di concorrenza e pluralismo, ma criticità da monitorare: così la delibera Agcom 389/19/CONS pubblicata il 27 settembre scorso chiude il procedimento di individuazione del mercato rilevante radiofonico. La delibera chiude l’istruttoria riconoscendo l’insussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Avviato 4 anni fa con delibera n. 687/15/CONS, il procedimento si è sviluppato in due fasi successive e integrate, di perimetrazione del mercato rilevante e di analisi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore dei servizi radiofonici ed ha avuto un rapporto intermedio (delibera n. 506/17/CONS e allegato) che in gran parte ha anticipato i temi della delibera attuale.
Il provvedimento consta di un articolo unico che rileva l’insussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, TUSMAR, ed è introdotta da una serie di osservazioni in seguito riprese e dettagliate nel corposo allegato A (testo dell’analisi) che “costituisce parte integrante e sostanziale” della delibera. Come di prassi, il provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione (26/11/2019).
Si ricorda che CRTV è intervenuta in entrambe le fasi dell’istruttoria, rispettivamente con un documento ad hoc e con lo Studio Economico. Settore Radiofonico privato italiano – 11esima Edizione, prodotto dall’Ufficio Studi dell’Associazione, contribuendo alla descrizione del sistema radiofonico nel suo insieme. Sempre in un’ottica di sistema riportiamo alcuni rilievi di interesse per la situazione attuale e in prospettiva.
SOTTO OSSERVAZIONE. Nonostante l’attuale assetto del mercato nazionale dei servizi radiofonici sia caratterizzato da un sufficiente grado di concorrenza e di pluralismo, l’Autorità si dice consapevole della “presenza di criticità aventi natura strutturale (fra cui la rilevanza dei maggiori operatori del settore in termini di risorse economiche complessivamente realizzate all’interno del SIC e nel panorama dell’informazione e comportamentale, compresa la possibilità di esercitare strategie di leveraging fra ambiti di mercato contigui”. E anticipa che, in ottemperanza alle proprie funzioni, eserciterà un’azione di monitoraggio “al fine di evitare che possa determinarsi un’alterazione delle condizioni competitive del mercato e del livello di pluralismo”. Riguardo ai movimenti di fusioni e acquisizioni che hanno interessato il mercato, la cui fotografia si ferma a fine 2017, l’Autorità aggiunge come alcune problematiche, affrontate anche dall’AGCM nell’ambito delle proprie funzioni (misure imposte in sede di autorizzazione di concentrazioni) “risultino idonee ad assicurare le dinamiche competitive del mercato”.
DAB+. Sul digitale radiofonico L’Agcom ha richiamato l’ultima consultazione pubblica con delibera n. 223/19/CONS (chiusa, si attendono gli esiti), che si è “resa necessaria alla luce dell’esperienza acquisita, di alcune criticità emerse in fase di applicazione del Regolamento nonché del prossimo intervento di pianificazione generale”. L’aggiornamento sulle condizioni e le modalità di accesso alla capacità trasmissiva è “diretto ad introdurre una dettagliata disciplina al fine di assicurare lo sviluppo del mercato delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, sin dalla fase di avvio, in senso aperto, equilibrato e pluralista”. L’Autorità continuerà ad esercitare i poteri attribuiti dal quadro legislativo in modo da “consentire lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, garantendo in particolare il principio del pluralismo attraverso la previsione di un’ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale”.
Per un approfondimento sull’offerta DAB in Italia legge L’offerta radio DIGITALE in Italia: programmi nazionali (1h-2019)
PERIMETRO MERCEOLOGICO DEL MERCATO. Coerentemente con la delibera n. 506/17/CONS di conclusione della Fase I, l’Autorità ha condotto l’analisi considerando il mercato rilevante geografico, distinto tra mercato nazionale dei servizi radiofonici e mercati locali dei servizi radiofonici; e il mercato merceologico rilevante facendo riferimento a “tutti i soggetti che esercitano attività editoriale” (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera bb), del Testo Unico). Ai fini del calcolo della dimensione complessiva dei mercati e delle quote degli operatori sono stati, pertanto, considerati i ricavi derivanti dall’attività editoriale delle emittenti radiofoniche, in quanto: 1) soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in tecnica analogica (FM);2) fornitori di contenuti radiofonici destinati alla diffusione in tecnologica digitale(DAB+).
Sono pertanto incluse le attività editoriali svolte dai suddetti soggetti per la ritrasmissione in simulcast dei programmi radiofonici/palinsesti su tutte le piattaforme trasmissive (via web, sulle reti televisive in tecnica digitale terrestre (DVB-T) evia satellite): per questo nella delibera l’Autorità si dice “neutrale” rispetto alle infrastrutture di diffusione dei servizi radiofonici.
Del resto, secondo la delibera, “dal lato della domanda si riscontra ancora una grande prevalenza dell’accesso al mezzo radiofonico da parte dei radioascoltatori attraverso device tradizionali (autoradio, apparecchi radiofonici); da quello dell’offerta, il modello di business delle emittenti radiofoniche è basato principalmente sulle attività editoriali radiofoniche tradizionali dalle quali, fra l’altro, gli operatori continuano a derivare la quota prevalente, se non la totalità, dei propri ricavi”.
Sono invece esclusi i ricavi derivanti da attività che appartengono a mercati rilevanti distinti, fra cui: le attività televisive svolte dai suddetti soggetti, sia in tecnica digitale terrestre (DVB-T), sia su satellite (DVB-S), la c.d. “radiovisione”, soggetta a autorizzazione FSMA; le attività relative alla prestazione dei servizi di media radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (web radio, la cui remunerazione avviene nell’ambito del mercato della raccolta pubblicitaria on line); le attività di erogazione di contenuti/servizi musicali e/o radiofonici fruibili gratuitamente o a pagamento via web (anche queste afferenti al mercato della raccolta pubblicitaria on line).
SERVIZI ONLINE. Con riferimento alle attività di erogazione di contenuti online, “nonostante alcune similitudini dei servizi musicali e radiofonici diffusi via web – peraltro limitata all’offerta di contenuti fruibili gratuitamente rispetto ai servizi radiofonici tradizionali”, secondo l’Autorità “i processi di convergenza ed evolutivi ancora in corso non risultano idonei, anche in chiave prospettica, ad assottigliare le differenze ancora riscontrabili fra gli stessi”. Si fa quindi riferimento alle specificità dei modelli di finanziamento (basati esclusivamente sulla pubblicità online, per i servizi gratuiti, ovvero esclusivamente o prevalentemente sugli introiti a pagamento degli utenti per abbonamento o singolo contenuto); specificità delle modalità di offerta; natura delle relazioni commerciali proprie dei mercati multi-sided caratterizzanti i servizi di intermediazione offerti dalle piattaforme online. Tutte caratteristiche “tali da confermare la distinzione degli stessi dai servizi radiofonici tradizionali”.
Si tratta di “concorrenza dall’esterno del sistema” per l’Autorità che si riferisce, fra l’altro, alla “crescente diffusione di contenuti sonori e radiofonici fruibili sulla rete Internet, relativi non solo alla diffusione in simulcast dei propri palinsesti da parte dei soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione sonora, ma anche all’offerta da parte delle piattaforme di aggregazione online”: attività che non rientrano nell’ambito di mercato oggetto della presente analisi bensì in quello della raccolta pubblicitaria online (avviata con delibera 356/19 del 18 luglio scorso ). Al riguardo l’Autorità si spinge a dire che, “allo stato, per la percezione da parte dell’utenza e l’ancora contenuta redditività generata dagli stessi, tali servizi non si pongono in concorrenza con i servizi radiofonici tradizionali e, pertanto, le pressioni competitive esercitate dalle citate piattaforme di aggregazione non sono tali da condizionare l’assetto del mercato in esame”.
Sul tema della ritrasmissione online di contenuti editoriali delle emittenti si auspica che gli interventi a valle delle direttive sul copyright (copyright e cavo-satellite) ristabiliscano equilibri equi fra editori, aventi diritto e piattaforme. Riguardo alle risorse è viceversa noto l’impatto crescente che la pubblicità online ha su tutti i settori degli editori media (radio e TV, nazionali e locali) e in generale dei cosiddetti mezzi tradizionali. Impatto attuale che sottrae risorse, tempo degli utenti e, soprattutto dati di profilazione, quest’ultimo un asset strategico nel sistema digitale. Si tratta di impatti concorrenziali ampiamenti sottostimati a livello nazionale (Sic, ma anche fiscalità). Impatti che in prospettiva pongono una ipoteca sulla crescita dei mercati media nazionali. Impatti, entrambi, che richiedono interventi normativi e/o regolatori nazionali e sovranazionali urgenti. Non ci stancheremo mai di dirlo.
A questo riguardo e con riferimento all’indagine sulla pubblicità online, non si può non rilevare che i tempi dell’analisi e della regolazione non sono più al passo dei tassi di sviluppo dell’economia digitale; e che si auspica che le Autorità possano prevedere interventi di alleggerimento delle normative dei settori media tradizionali, da un lato e forme di indagine coordinata, analoghe a quelle svolte sui big data condotta da Agcom, Agcm, Garante Privacy. Sono necessari approcci nuovi, interdisciplinari e tempestivi per gestire fenomeni complessi e articolati che vanno ben oltre i confini dei mercati dei media e nazionali.