La disposizione violata è l’art. 9 della legge 9 agosto 2018, n. 96 (legge che converte il decreto legislativo 87/2018, cd “Decreto dignità”), che vieta “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo”, la sanzione comminata a Google è di 750.000 euro. L’ordinanza-ingiunzione è contenuta nella delibera 275/22 CONS del 19 luglio scorso (pubblicata sul sito Agcom il 4 agosto), Google Ireland Ltd, identificato come soggetto passivo, è sanzionato in qualità di proprietario del mezzo o del sito di diffusione di contenuti che promuovono il gioco d’azzardo. La delibera riveste particolare interesse per le considerazioni in tema di responsabilità della piattaforma in generale e per i contenuti pubblicitari in particolare.
L’Autorità ha agito a seguito di una segnalazione del dicembre 2021, contestando a Google – a valle dell’attività preistruttoria, nel febbraio 2022 – la violazione dell’art. 9 del Decreto dignità commessa attraverso 5 canali – SPIKE, SPIKE – Slot Machine da Bar e VLT, The Best of SPIKE, SPIKE International Gambling Channel, SPIKE – Slot Online – ospitati sulla piattaforma YouTube. Su tali canali, viene realizzata la promozione, mediante video caricati settimanalmente (con URL di dettaglio di alcuni esemplificativi), di molteplici siti di gioco con vincite in denaro, prevedendo la possibilità di abbonarsi al singolo canale, attraverso tre diverse fasce di prezzo con diversi vantaggi; in ciascun canale si invita l’utente, a prescindere dall’età, ad inviare i propri video di vincita in modo da consentire ai titolari dei canali, previa remunerazione agli utenti, la diffusione dei video delle migliori vincite realizzate.
Nelle deduzioni difensive Google ha sostenuto, fra l’altro, che: i video disponibili nei canali contestati non rappresentano alcuna forma di pubblicità, ma “normali” video caricati dagli utenti di cui la Società non è tenuta a controllarne il contenuto (hosting provider); e che, non essendoci alcun contratto di sponsorizzazione o di pubblicità intercorrente tra Google Ireland Limited e il creator Spike, non sussiste alcun rapporto tra gli annunci pubblicitari degli inserzionisti – gli unici della cui presenza Google può essere a conoscenza e da cui derivano i ricavi ad essa attribuiti. Ossia, in definitiva, che la responsabilità è in capo agli utenti che caricano contenuti sulla piattaforma, soggetti ai Termini di Servizio di YouTube e alle Linee Guida della Community di YouTube. Per quanto riguarda gli inserzionisti pubblicitari, è in capo ad essi la responsabilità di attenersi alle Norme di Google riguardo alla pubblicità del gioco d’azzardo e a ulteriori requisiti che le attività pubblicitarie devono soddisfare per poter essere svolte su YouTube – ivi incluse le categorie proibite di contenuti (fra cui le attività che rappresentano o fanno riferimento a contenuti relativi al gioco d’azzardo, compresi il gioco d’azzardo offline, online, i giochi online non-casinò e i giochi di casinò sociali).
Semplificando, l’Agcom, dopo aver ribadito l’assolutezza del divieto contenuto nella norma del decreto dignità e il suo fondamento sulla tutela della salute del consumatore, ha sostenuto che l’assenza di un “contratto” pubblicitario in senso stretto non pregiudica la possibilità di definire il lucro che ciascuna parte realizza, ai fini della determinazione della sanzione da applicare; che nel caso in esame l’utente Spike non è qualificabile come un utente privato ordinario, per la mole (oltre 500) numero di video, caricati con cadenza giornaliera, tutti del medesimo tenore su una pluralità (5) di canali e la configurazione di forme di abbonamento per gli utenti (“Programma partner di YouTube” in ragione di una specifica valutazione svolta da Google e di uno specifico contratto stipulato tra le parti): Google Ireland è pertanto un host attivo, e come tale responsabile, in base alla più recente giurisprudenza internazionale sul tema (ampiamente citata). La sanzione, calcolata in base alla gravità dell’illecito commesso, il cumulo materiale e giuridico e il numero di canali veicolo, è stata integrata da una diffida a rimuovere entro 7 giorni oltre 600 video analoghi a quelli specificamente contestati e contenuti analoghi a quelli oggetto del procedimento e pertanto in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto dignità.