Per il SIC 2020 Agcom applica le disposizioni del Tusma, che prevedono, fra l’altro, un nuovo perimetro delle attività monitorate e dei ricavi rilevanti. Con delibera 359/2022 del 12 ottobre 2022 pubblicata sul sito AGCOM l’8 novembre, l’Autorità ha pubblicato i risultati del processo di accertamento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (Sic) per l’anno 2020. Come risulta dalle premesse dell’allegato alla delibera, esso è avvenuto tenendo presente la delibera 23/22/CONS di avvio del procedimento, successiva al Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 (“Testo unico dei servizi di media audiovisivi”, di seguito “Tusma”). E pertanto l’Autorità ha già iniziato ad applicare alla ricognizione relativa al 2020 le disposizioni previste dal Tusma e relative a: attività economiche da monitorare (eliminato il below the line, introduzione esplicita di agenzie di stampa e pubblicità online); quantificazione dei ricavi rilevanti per la valorizzazione del SIC (inclusi i ricavi di soggetti esteri in Italia). All’Autorità sono attribuite nuove competenze ispettive e sanzionatorie in materia di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo.
Le nuove attività economiche valorizzate nel SIC. In relazione alle attività economiche che formano il SIC, il nuovo art. 3, comma 1, lett. z) da un lato espunge dal perimetro l’editoria annuaristica e le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi (riconducibili al c.d. below the line), dall’altro introduce in modo esplicito la pubblicità online e le agenzie di stampa, precedentemente inclusi nella base di calcolo di cui al comma 10 dell’art. 43 del Tusmar, pur non essendo menzionate nella definizione del Sistema integrato delle comunicazioni. Pertanto, alla luce del nuovo intervento normativo, il SIC valorizza le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica, agenzie di stampa, editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni e pubblicità online.
Le nuove entrate valorizzate nel SIC. Relativamente alle tipologie di entrate da includere nel computo complessivo il nuovo testo di legge chiarisce espressamente che la platea dei soggetti che concorrono alla determinazione dello stesso include anche quelli esteri che conseguono ricavi in Italia nei settori della comunicazione in base all’art. 51, comma 2, in base al quale “(…) si considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all’estero, che derivano (…) dall’editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.”
Le nuove competenze dell’Autorità. Nella premessa si fa riferimento inoltre all’art. 51, comma 1, nella parte in cui dispone che “Nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono è vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione”, e al comma 2 conferisce all’Autorità il compito di vigilare “[…] sull’andamento e sull’evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni” e di accertare “[…] con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono, dando altresì evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo”.. Rispetto alle norme previgenti (art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Tusmar), il divieto di detenere posizioni di forza lesive del pluralismo non diviene più automaticamente operativo al superamento di determinati limiti anti-concentrativi prefissati; vengono infatti definiti “indici sintomatici di posizioni di significativo potere di mercato potenzialmente lesive del pluralismo” rispetto ai quali si pongono degli obblighi di comunicazione preventiva da parte degli operatori interessati; ed è prevista una verifica dell’Autorità da svolgersi con apposite istruttorie, tenendo conto anche di determinati “indicatori quantitativi e qualitativi presuntivi” della detenzione di un significativo potere di mercato lesivo del pluralismo.
I dati del SIC 2020. Il valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni nel suo complesso con riferimento all’anno 2020, si è attestato sui 16,5 miliardi di euro, pari all’1% del PIL. Tra le fonti di ricavo, le risorse pubblicitarie rappresentano il 53,6% di quelle complessive, quelle relative alla vendita diretta di prodotti e servizi il 33,7%, mentre quelle riferibili ai fondi pubblici il restante 12,6%.
Nella nota stampa dell’Autorità si rileva che “Sulla base delle informazioni raccolte e tenuto conto della dimensione complessiva e degli assetti nel SIC, nonché delle esigenze di trasparenza e conoscibilità del mercato, così come previste dall’art. 51, comma 2, del Tusma, l’Autorità ha determinato la distribuzione delle quote dei soggetti che detengono una quota superiore all’1% dei ricavi complessivi del SIC, dalla quale emerge come nessuno degli operatori realizzi, nel 2020, ricavi superiori alla soglia del 20% di cui all’art. 51, comma 3, lett. a) del Tusma; sebbene – tenuto conto di quanto previsto alle lettere b) e c) dell’art. 51, comma 3 – rilevi osservare come le quote dei primi tre operatori si attestino su valori superiori al 10% dell’aggregato. Considerando i soggetti che detengono quote non inferiori all’1%, essi rappresentano congiuntamente, con 11,5 miliardi di euro, il 69,4% del SIC, mentre il restante 30,6% delle risorse complessive è caratterizzato dalla presenza di una platea di soggetti ampia con quote inferiori all’1%. In questo contesto, Comcast/Sky si colloca in prima posizione, con un’incidenza dei propri ricavi sul SIC del 16,1%, mentre RAI, con un peso del 14,4% sulle risorse complessive, detiene il secondo posto. Segue il gruppo Fininvest, con una quota complessiva del 10,3%”.