Il DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia” ha disposto, tra l’altro, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Tale sospensione è stata prorogata al 15.5.2020 dal DL 23/2020.
Non sfuggono a tale sospensione i termini per i procedimenti AGCOM. L’Autorità ha però precisato che continuano a decorrere alcuni termini collegati a esigenze indifferibili di certezza giuridica e celerità delle procedure a istanza di parte
Resteranno esclusi dalla sospensione, pertanto, i termini relativi a: − procedimenti su istanza di parte ove non vi siano controinteressati e sia possibile predisporre idonee misure organizzative per assicurare il regolare svolgimento del procedimento (art. 1, comma 1, lettera a); − procedimenti cautelari e urgenti in materia di diritto d’autore (art. 1, comma 1, lettera b); − procedimenti per l’adozione di provvedimenti urgenti anche alla luce dell’emergenza Covid-19 (art. 1, comma 1, lettere c e d); − udienze di conciliazione per la risoluzione delle controversie utenti-operatori sulla piattaforma telematica Conciliaweb (art. 1, comma 2).
Ad eccezione delle ipotesi sopra elencate, per effetto di quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del Decreto Legge “Cura Italia” – e dalla proroga intervenuta ad opera dell’art. 37 del Decreto Legge “Liquidità” – con riferimento a tutti i procedimenti, anche sanzionatori, di competenza dell’Autorità pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati successivamente a tale data, ai fini del computo dei relativi termini non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
La sospensione non si applica però agli obblighi di comunicazione all’Autorità di dati e informazioni che non si inseriscono nell’ambito di un’attività procedimentalizzata.
L’Autorità può valutare eventuali esigenze di differimento alla luce di oggettivi impedimenti all’adempimento di tali obblighi anche in considerazione dell’attuale quadro normativo relativo al contesto emergenziale. Per il versamento del contributo al finanziamento all’Autorità, con le delibere nn. 111/20/CONS, 112/20/CONS e 113/20/CONS sono state già previste specifiche agevolazioni per i relativi adempimenti in ragione dell’emergenza Covid-19