All’art. 26 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della somma investita a titolo di aumento di capitale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia e che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni.
L’investimento massimo che dà diritto al beneficio non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Per non decadere dallo stesso la partecipazione deve essere mantenuta fino al 31.12.2023. Parallelamente, alle società conferitarie è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite d’esercizio riferite all’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e, comunque, fino a un massimo di 800 mila euro.
La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei predetti crediti di imposta saranno definiti con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.