Istruzioni in caso di deal e no deal per il settore radiotelevisivo. Nel ricordare che il 1 febbraio 2020 si è formalizzata l’uscita del Regno Unito dall’Unione (accordo di recesso), la Commissione ha pubblicato una Comunicazione su come arrivare preparati al 1° gennaio 2021. Dal 1 febbraio scorso, infatti, in quanto paese terzo, il Regno Unito non partecipa più al processo decisionale dell’Unione, non è rappresentato nelle istituzioni dell’UE, agenzie dell’UE, uffici o altri organismi dell’Unione. Tuttavia, conformemente all’accordo di recesso, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi nel Regno Unito per un “periodo di transizione” che dura fino al 31 dicembre 2020. La comunicazione della Commissione è valida per ogni scenario – deal o no deal, hard o soft Brexit – poiché fornisce delle brevi indicazioni ai maggiori settori per essere pronti ad affrontare la fine del periodo di transizione. Per gli ambiti di nostro interesse, si richiamano le disposizioni specifiche previste in tema di servizi media audiovisivi, diritti di proprietà intellettuale e di GDPR/trasferimento di dati
Servizi audiovisivi. Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato unico dei servizi audiovisivi. Pertanto, attualmente si applica il principio del paese di origine, in base al quale qualsiasi fornitore di servizi stabilito in uno Stato membro e conforme alle norme dell’autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato beneficia della regola della libertà di ricezione ed è in grado di diffondere (broadcast) contenuti a qualsiasi altro Stato membro senza richiedere l’approvazione di tale altro Stato membro. Dal 1 ° gennaio 2021, le imprese stabilite nel Regno Unito non potranno più beneficiare del principio del paese di origine della direttiva sui servizi audiovisivi e dei media. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media audiovisivi con sede nel Regno Unito dovranno conformarsi a ciascuna delle norme dello Stato membro interessato in cui vorrebbero fornire i propri servizi. Il consiglio alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri è che i fornitori di servizi di media audiovisivi stabiliti nel Regno Unito e che forniscono servizi di media audiovisivi all’Unione europea dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di ciascuno dei regimi nazionali in cui intendono fornire servizi. I fornitori dell’UE che desiderano fornire servizi nel Regno Unito dovranno attenersi alle norme del Regno Unito. Non è un caso che negli ultimi anni molti degli operatori paneuropei hanno spostato le loro sedi in Paesi dell’Unione (principalmente Paesi Bassi, Germania).
Trasferimento e protezione dei dati/GDPR. Durante il periodo di transizione, il Regno Unito è vincolato dalla legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati. Pertanto, attualmente, i dati personali possono essere trasmessi dall’Unione Europea al Regno Unito senza alcuna restrizione. A decorrere dal 1 gennaio 2021, i trasferimenti di dati personali nel Regno Unito possono continuare, ma dovranno rispettare le norme e le garanzie specifiche dell’Unione relative al trasferimento di dati personali verso paesi terzi, come stabilito nel regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR) o nella Direttiva sull’applicazione della legge. In particolare, il capitolo V del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) prevede una serie di strumenti per garantire che, nel trasferimento di dati personali verso paesi terzi, il livello di protezione delle persone fisiche garantito all’interno dell’Unione non sia compromesso. Tra questi strumenti, l’Unione europea può adottare una decisione unilaterale di “adeguatezza”, sulla base dell’articolo 45 del regolamento generale sulla protezione dei dati, se ritiene che il paese terzo offra un livello adeguato di protezione dei dati. Come sottolineato nella Dichiarazione politica, l’UE farà del suo meglio per concludere la valutazione del regime del Regno Unito entro la fine del 2020. Nel Regno Unito, il Data Protection Act ha conferito l’adeguatezza agli Stati membri dell’UE fino alla fine del 2024, con la necessità di riesame entro tale data. Il consiglio alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri è di adottare le misure necessarie per garantire la conformità di tutti i trasferimenti di dati personali al Regno Unito con il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, indipendentemente dallo scenario in base al quale verrà adottata una decisione di adeguatezza dell’UE in merito a il Regno Unito. La conformità può essere raggiunta adottando adeguate garanzie come previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, comprese norme aziendali vincolanti, o mediante specifiche deroghe.