Statuto

STATUTO DELLA “CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI”

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE – OGGETTO E SCOPI – DURATA

Articolo 1 – Denominazione

1.1 E’ costituita l’Associazione italiana delle imprese dei settori dei media audiovisivi e radiofonici denominata “Confindustria Radio Televisioni” (di seguito, per brevità, anche l'”Associazione”).

1.2 L’Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

1.3 L’Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Articolo 2 – Oggetto – Scopi

2.1 L’Associazione ha l’obiettivo di favorire e promuovere il progresso e la crescita culturale, strategica e innovativa delle imprese del settore dei media audiovisivi e radiofonici nel rispetto dei valori dell’etica professionale, della libertà di concorrenza e della libertà d’impresa; di favorire il confronto tra le imprese del settore dei media audiovisivi e radiofonici, nonché di promuovere e di rappresentare il settore unitariamente sul piano legislativo e istituzionale, nazionale e comunitario, ivi inclusa la rappresentanza unitaria degli Associati nei confronti di ogni organismo istituzionale italiano e internazionale, anche in collegamento con altre realtà esistenti a livello europeo.

In particolare, l’Associazione si propone:

a) la tutela giuridica e morale e l’assistenza delle imprese del settore dei media audiovisivi e radiofonici nell’ambito dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi;

b) lo studio dell’assetto legislativo e regolamentare meglio rispondente alla natura e alle funzioni delle imprese dei media audiovisivi e radiofonici;

c) la designazione e la nomina di propri rappresentanti o delegati in enti, organizzazioni e commissioni nelle quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa;

d) l’organizzazione di convegni, dibattiti, iniziative editoriali che comprendano o contemplino finalità istituzionali dell’Associazione;

e) la stipula di contratti e di accordi collettivi nazionali, attinenti la disciplina dei rapporti di lavoro, sindacali ed economici e la rappresentanza sindacale del settore;

f) la formazione e l’aggiornamento professionale degli Associati e degli addetti, anche mediante la costituzione di appositi organismi;

g) la rappresentazione del settore nei confronti degli organismi collettivi che tutelano il rispetto delle normative vigenti in tutela del diritto d’autore;

h) l’assunzione di partecipazioni e/o la promozione per la costituzione d’istituti, società, associazioni o enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione dello sviluppo dei settori rappresentati, all’assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale e sociale degli Associati e favorirne il relativo sostegno con propri mezzi patrimoniali e finanziari;

i) la promozione del ruolo collettivo del comparto nei confronti del sistema delle imprese e delle sue rappresentanze associative, del mercato istituzionale pubblico e privato, nonché della società civile. A tal fine l’Associazione sviluppa la comunicazione, l’immagine, il riconoscimento, l’affermazione e la presenza del settore in tutte le sedi opportune nazionali e comunitarie; effettua ricerche, studi, monitoraggi e dibattiti relativamente agli scenari d’interesse complessivo del settore; offre alle pubbliche istituzioni la disponibilità delle sue competenze professionali;

j) l’esercizio di ogni altra funzione che sia a essa conferita da leggi, da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazioni dei propri organi.

2.2 L’Associazione, inoltre, ha come scopo la promozione dello sviluppo del mercato dei media audiovisivi e radiofonici tramite Web e Internet. A tal fine l’Associazione, in costante consultazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ogni altra autorità competente e in linea con la rilevante normativa europea e nazionale intende adoperarsi per:

* contribuire, nell’interesse dei broadcasters, a iniziative finalizzate alla individuazione di regole di trasmissione e di standard tecnici degli apparati di ricezione con standard aperti e a carattere orizzontale, al fine di assicurare la migliore possibilità di ricezione e qualità tecnica all’utente finale, fatta salva ogni legittima iniziativa delle singole imprese di avviare proprie attività finalizzate alla diffusione di apparati di ricezione con standard verticali e a carattere proprietario;

* promuovere tra gli Associati la conoscenza dello stato dell’arte dell’evoluzione tecnologica del settore;

* promuovere iniziative di comunicazione e di confronto che coinvolgano tutti gli operatori del settore (broadcasters, operatori di rete, ISP, fornitori di contenuti e di servizi, costruttori di apparati, installatori, operatori Internet, operatori di telecomunicazione, ecc);

* promuovere iniziative per assicurare all’utente finale la più completa informazione sulle modalità di fruizione dell’offerta audiovisiva anche nelle nuove forme derivanti dal moltiplicarsi delle piattaforme e delle tecnologie di distribuzione, con particolare riferimento alla fruizione via Internet.

Inoltre l’Associazione rappresenta unitariamente, nel processo di progressiva diffusione dei servizi media audiovisivi e radiofonici attraverso la Rete, il comparto audiovisivo nei confronti di altri soggetti e interlocutori, con particolare riferimento alla tutela dei contenuti audiovisivi prodotti e/o distribuiti dai soci dell’Associazione e dall’intero sistema audiovisivo nazionale e ai connessi diritti di proprietà intellettuale.

2.3 L’Associazione può aderire a organizzazioni similari che operino a livello nazionale, europeo e/o extraeuropeo o costituire insieme con quest’ultime organismi comuni.

2.4 L’Associazione avvierà ogni altra attività necessaria agli scopi del presente articolo, a tal fine potrà anche avvalersi della collaborazione di esperti nei diversi settori coinvolti.

2.5 Nell’adempimento di questi scopi e per ogni atto sindacale l’Associazione ha la rappresentanza degli Associati.

2.6 L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

2.7 L’Associazione non può avere vincoli con partiti e svolge la sua attività mantenendo la propria piena autonomia.

Articolo 3 – Durata

3.1 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Sede

4.1 La sede legale dell’Associazione è stabilita in Roma.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5 – Associati

5.1 Sono “Associati effettivi” dell’Associazione tutte le imprese che operano nel settore dei media audiovisivi e radiofonici a livello nazionale, la cui attività costituisce oggetto di specifica disciplina del decreto legislativo 177/05 modificato dal decreto legislativo 44/11 e che siano titolari delle autorizzazioni necessarie per operare in tali ambiti nonché la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Qualora singole imprese operanti a livello nazionale facciano parte di un medesimo gruppo societario con più imprese operanti nel settore audiovisivo e siano titolari di più Autorizzazioni, l’adesione all’Associazione deve essere effettuata unitariamente come società integrata.

5.2 Possono inoltre diventare associati dell’Associazione anche organizzazioni che esprimano una rappresentanza d’imprese operanti nel campo dell’audiovisivo e radiofonico a livello locale. Tali imprese costituiscono la sezione “Piccola e media impresa” dell’Associazione e possono anche costituirsi in sottosezioni dotandosi di autonomia rispettando le norme e i principi del presente Statuto. Qualora singole imprese o ulteriori associazioni con le medesime caratteristiche intendano successivamente aderire all’Associazione esse devono obbligatoriamente iscriversi alla predetta sezione e alle relative eventuali sottosezioni.

5.3 Possono infine aderire all’Associazione, in qualità di soci Aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio di Presidenza, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

5.4 Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione e le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

5.5 Gli aspiranti associati dovranno inviare all’Associazione apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dalla dichiarazione di avere piena conoscenza e di accettare integralmente i contenuti del presente statuto, oltre a dover fornire tutti i dati e le informazioni, stabiliti dal Consiglio di Presidenza, inclusi quelli relativi alla consistenza d’impresa (ricavi e livello occupazionale) che saranno richiesti all’atto della domanda di ammissione.

5.6 Sulle domande di ammissione a socio delibera a maggioranza semplice il Consiglio di Presidenza, che ne informa il Consiglio Generale alla prima favorevole occasione. Contro la deliberazione negativa del Consiglio di Presidenza è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo e ne informeranno il Consiglio Generale alla prima favorevole occasione.

5.7 I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

5.8 L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

5.9 Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 6 – Diritti e Doveri degli Associati

6.1 Gli Associati effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.

6.2 Restano, invece, escluse per gli Associati aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.

6.3 Gli Associati effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

6.4 Il diritto di elettorato passivo degli Associati aggregati è limitato al Consiglio di Presidenza e/o agli organi sezionali.

6.5 Ciascun associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dalla normativa confederale.

6.6 L’ammissione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi dell’Associazione, nell’ambito degli scopi di quest’ultima.

6.7 L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

6.8 Le stesse imprese, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

6.9 In particolare il socio deve:

a) partecipare attivamente alla vita associativa;

b) rispettare le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi dell’Associazione nell’ambito degli scopi di quest’ultima;

c) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;

d) fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

e) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall’Associazione.

6.10 Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo, operanti nel medesimo settore di interesse, obbligo dell’adesione all’Associazione.

Articolo 7 – Perdita della qualità di Associato

7.1 La qualità di Associato si perde:

a) per recesso;

b) per cessazione dell’attività in base alla quale è avvenuta l’ammissione;

c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;

d) per perdita dei requisiti associativi;

e) per esclusione.

7.2 Il recesso deve essere notificato al Consiglio di Presidenza, che ne informa il Consiglio Generale alla prima favorevole occasione, e ha effetto con la fine dell’esercizio se comunicato entro il 31 agosto; altrimenti ha effetto dal 30 giugno dell’esercizio successivo.

7.3 La cessazione dell’attività in base alla quale è avvenuta l’ammissione è accertata dal Consiglio di Presidenza e la perdita della qualità di Associato ha effetto immediato.

7.4 L’esclusione ha effetto immediato, ma l’escluso è tenuto al pagamento dei contributi per tutto l’anno solare in corso.

7.5 Con la risoluzione del rapporto associativo nonché all’atto della formalizzazione del recesso, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del sistema confederale.

Articolo 8 – Sanzioni disciplinari

8.1 L’Associato che sia inadempiente agli obblighi sociali è passibile, secondo la gravità dell’infrazione, dei seguenti provvedimenti:

a) censura dal Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;

b) sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea dell’Associazione;

c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

d) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;

e) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;

f) sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;

g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

8.2 L’adozione dei provvedimenti disciplinari spetta al Consiglio di Presidenza che ne informa il Consiglio Generale alla prima favorevole occasione. E’ ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

8.3 E’ riservata all’Associazione ogni altra azione verso l’inadempiente, in particolare per il risarcimento del danno.

Articolo 9 – Contributi associativi

9.1 Gli oneri contributivi dovuti dagli Associati dell’Associazione sono proposti tramite apposita delibera del Consiglio di Presidenza, per la successiva approvazione del Consiglio Generale e dell’Assemblea e sono finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi. I predetti oneri consisteranno in una quota annuale da calcolarsi sulla base dei ricavi annui dell’Associato riferiti all’attività radiotelevisiva svolta in Italia, desunti dall’ultimo bilancio approvato, anche individuando specifiche fasce contributive.

9.2 Il versamento della quota annuale deve essere effettuata secondo le modalità stabilite nella delibera di cui al punto precedente.

9.3 Ai soci che non abbiano adempiuto gli obblighi contributivi entro i 90 giorni dalla data fissata, sono sospese le erogazioni dei servizi; trascorsi ulteriori successivi 60 giorni il Consiglio di Presidenza può deliberare l’esclusione dell’Associato. Qualora l’Associato escluso esprima direttamente una o più rappresentanti negli organi statutari essi decadono e il Presidente avvia le procedure per la modifica  della composizione degli organi statutari al fine della sostituzione di tali membri ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.

9.4 Per speciali esigenze dell’Associazione possono essere chiesti contributi integrativi. La deliberazione, la misura e i criteri di applicazione di detti contributi sono demandati al Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, ed approvati dall’Assemblea.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 10 – Organi dell’Associazione

10.1 Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale;

b) il Consiglio Generale;

c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Presidente;

e) i Vicepresidenti;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

g) i Probiviri.

Articolo 11 – Assemblea Generale

11.1 L’Assemblea Generale è costituita dagli Associati all’Associazione.

11.2 Gli Associati intervengono all’Assemblea Generale nelle persone dei loro legali rappresentanti o possono farsi rappresentare, a ogni effetto, da altro socio o da persona munita di apposita delega scritta che conferisce al delegato gli stessi poteri del socio mandante. Nessun socio o delegato può essere portatore di più di una delega.

11.3 I voti spettanti a ciascun Associato sono determinati in ragione dei contributi associativi di cui all’articolo 9.1 versati dall’Associato medesimo in conformità all’ultima delibera contributiva. A tal fine, è calcolato un quorum dividendo per mille l’ammontare complessivo del contributo associativo versato in conformità all’ultima delibera contributiva. A ciascun socio è quindi assegnato – in diretta proporzione al contributo versato – un voto per ogni quorum o sua frazione superiore alla metà. Ogni socio dispone comunque di almeno un voto.

11.4 Alla sezione “Piccola e media impresa” spettano i voti in proporzione alla quota associativa complessivamente versata, secondo quanto stabilito al precedente articolo 11.3. Essa esprime il proprio voto unitariamente nell’Assemblea; le singole imprese a essa associate hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, all’Assemblea generale dell’Associazione.

11.5 I soci che non siano in regola con i versamenti dei contributi sono ammessi a partecipare all’Assemblea Generale, ma senza diritto di intervento e di voto.

Articolo 12 – Attribuzioni dell’Assemblea Generale

12.1 Senza pregiudizio per le ulteriori competenze previste dalla legge e dal presente statuto, sono di competenza dell’Assemblea Generale:

a) l’elezione del Presidente, nonché la ratifica della designazione dei membri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto;

b) l’elezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;

c) l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo;

d) l’approvazione della delibera contributiva annuale;

e) le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione;

f) la determinazione delle direttive generali per l’azione sociale.

12.2 L’Assemblea, su proposta del Consiglio Generale di cui all’art. 15.5, approva contestualmente il programma di attività e le deleghe da affidare ai Vice Presidenti, che potranno riguardare l’approfondimento di temi, l’individuazione di soluzioni alle  problematiche di interesse del settore nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Articolo 13 – Riunioni e convocazione dell’Assemblea Generale

13.1 L’Assemblea Generale si riunisce:

a) in via ordinaria almeno una volta l’anno;

b) in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale in via autonoma o su proposta del Consiglio di Presidenza, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Presidente o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un terzo dei voti spettanti al complesso degli Associati. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta sia rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

13.2 L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, almeno quindici giorni prima della data della riunione per posta elettronica adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a dieci giorni. Nell’avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all’ordine del giorno e indicati luogo, giorno e ora della convocazione. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale può essere prevista la seconda convocazione.

13.3 L’Assemblea Generale si svolge nella sede dell’Associazione o altrove purché in Italia.

Articolo 14 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea Generale

14.1 L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l’Assemblea Generale è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

14.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. Nel caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

14.3 Per l’approvazione di modifiche del presente statuto e/o dello scioglimento anticipato dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai Soci. Ai soci assenti o che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

14.4 Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.5 L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o d’impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

14.6 Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono attestate mediante verbale sottoscritto da chi presiede la riunione o da altro soggetto designato dal Presidente quale segretario della riunione.

14.7 Le riunioni dell’Assemblea Generale possono altresì tenersi mediante mezzi di telecomunicazione purché:

1. sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, costatare i risultati delle votazioni;

2. siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente ed un altro soggetto nominato quale segretario della riunione;

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale e simultaneamente alla discussione, di trasmettere e/o visionare documenti;

4. siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati, nei quali affluire; la riunione si riterrà svolta nel luogo ove sia presente il Presidente e l’altro soggetto nominato quale segretario della riunione.

14.8 In seguito alla constatata valida costituzione dell’Assemblea Generale, alla fine di ogni triennio, il Presidente uscente informa i presenti dei voti validi presenti in Assemblea Generale. Si procede quindi con l’elezione del Presidente e, poi, con la ratifica della designazione dei membri del  Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

14.9 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Generale.

14.10 Alle riunioni dell’Assemblea Generale sono invitati ad assistere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Probiviri.

14.11 Nell’anno successivo all’elezione del Presidente, l’Assemblea provvede all’elezione del Collegio dei Revisori e dei Probiviri.

Articolo 15 – Il Consiglio Generale

15.1 Il Consiglio Generale è formato da un massimo di 35 (trentacinque) membri. Le sue riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed è costituito come segue:

i) il Presidente  e i restanti 12 (dodici) membri del Consiglio di Presidenza, nominati ai sensi del presente Statuto, ne fanno parte di diritto;

ii) i rimanenti  membri sono individuati esclusivamente tra i Presidenti, Consiglieri Delegati, Direttori Generali e Top Management, di cui all’art. 24.2, delle imprese associate e ratificati dall’Assemblea Generale, attenendosi ai criteri di rappresentanza degli Associati di seguito riportati:

a) la concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo ha diritto di designare due membri del Consiglio;

b) ciascun Associato i cui ricavi siano almeno pari ad Euro 1 (uno) miliardo ha diritto di designare due membri del Consiglio Generale;

c) ciascun Associato i cui ricavi siano inferiori ad Euro 1 (uno) miliardo, ma superiori a Euro 100 (cento) milioni, ha diritto di designare un membro del Consiglio Generale;

d) la sezione “Piccola e media impresa” ha diritto di designare due membri del Consiglio Generale, un membro per la componente televisiva e un membro per la componente radiofonica;

e) gli Associati che eserciscono imprese televisive operanti in ambito nazionale e i cui ricavi siano inferiori ad Euro 100 (cento) milioni, hanno diritto di designare i rimanenti membri del Consiglio Generale con il limite di uno ciascuno.

La ratifica della designazione dei componenti del Consiglio Generale viene effettuata dall’Assemblea immediatamente dopo l’elezione del Presidente sulla base dei nomi presenti nella lista composta con il seguente ordine: rappresentanti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle imprese private e delle Sezioni che ne hanno diritto e che sono in regola con il versamento dei contributi associativi.

15.2 I componenti del Consiglio Generale di cui all’articolo 15.1, lettera ii), durano in carica per un triennio e sono sempre rieleggibili.

15.3 Per eventuali sostituzioni di componenti cessati o dimissionari, il Consiglio Generale procederà mediante cooptazione sulla base di una proposta del Presidente, che sarà effettuata nel rispetto del criterio di cui al precedente articolo 15.1.

15.4 Qualora, in conseguenza dell’applicazione dei principi di cui al precedente articolo 15.1, in ragione delle adesioni e dell’equilibrio della rappresentanza associativa, siano ravvisate significative evoluzioni, il Consiglio di Presidenza sottoporrà all’approvazione del Consiglio Generale la modifica del numero dei membri dello stesso Consiglio e le conseguenti modifiche dello Statuto affinché il Consiglio Generale stesso le sottoponga al voto dell’Assemblea. Su tale specifica materia è richiesto in Assemblea  il voto all’unanimità.

15.5 Il Consiglio Generale è l’organismo di indirizzo strategico dell’Associazione e rende il proprio parere nei casi previsti dal presente statuto nonché tutte le volte in cui gli venga richiesto dal Consiglio di Presidenza. In ogni caso il Consiglio Generale è chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, il piano di attività la nomina della Commissione di designazione di cui al successivo art. 15.6, nonché la nomina dei Vice Presidenti, e a sottoporre all’approvazione dell’Assemblea:

a) le modifiche allo statuto ivi incluse le modifiche al numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale;

b) il programma di attività;

c) le proposte di bilancio consuntivo;

d) la delibera contributiva annuale;

e) la nomina del Presidente;

f) le deleghe dei Vice Presidenti.

15.6 Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione del Presidente, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

15.7 La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base.

15.8 La Commissione sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Generale quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal quindici per cento dei voti assembleari.

15.9 Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre al voto dell’Assemblea.

15.10 L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

15.11 Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e su richiesta del  Presidente, del Consiglio di Presidenza o su richiesta motivata di almeno 9 (nove) dei suoi componenti indirizzata al Presidente.

15.12 Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, nella sede dell’Associazione o altrove purché in Italia.

15.13 L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere comunicato per posta elettronica spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a sette giorni.

15.14 Le adunanze del Consiglio Generale sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono assunte a maggioranza semplice, senza tenere conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. I membri designati dagli Associati di cui alla lettera d) dell’articolo 16.1 possono esprimere, nel loro complesso, massimo cinque voti.

15.15 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.

15.16 Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati ad assistere i Probiviri ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. E’, inoltre, invitato alle riunioni del Consiglio Generale l’ultimo Past President, purché ancora socio.

15.17 Delle sedute del Consiglio Generale è redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da altro soggetto nominato dal Presidente quale segretario della riunione.

15.18 Le riunioni del Consiglio Generale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale e simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Generale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e l’altro membro nominato dal Consiglio Generale quale segretario della riunione.

Articolo 16 – Il Consiglio di Presidenza

16.1 Il Consiglio di Presidenza è formato da 13 (tredici) membri ed è costituito dal Presidente, nominato ai sensi del presente Statuto, dai Vice Presidenti e dai restanti membri ratificati dall’Assemblea Generale attenendosi nella composizione ai criteri di rappresentanza degli Associati di seguito riportati, fermo restando che il Presidente nominato ai sensi del successivo articolo 18.1 e i Vice Presidenti nominati ai sensi del successivo articolo 19.2 , saranno considerati nel computo dei membri da designare da parte dell’Associato:

a) la concessionaria di Servizio Pubblico Radiotelevisivo ha diritto di designare due membri del Consiglio di Presidenza;

b) ciascun Associato i cui ricavi siano almeno pari Euro 1 (uno) miliardo ha diritto di designare due membri del Consiglio di Presidenza;

c) ciascun Associato i cui ricavi siano inferiore a Euro 1 (uno) miliardo ma superiore a Euro 100 (cento) milioni, ha diritto di designare un membro del Consiglio di Presidenza;

d) gli Associati che eserciscono imprese televisive operanti in ambito nazionale e i cui ricavi siano inferiori a Euro 100 (cento) milioni, hanno diritto, nel loro complesso, di designare due membri del Consiglio di Presidenza;

e) la sezione “Piccola e media impresa” ha diritto di designare due membri del Consiglio di Presidenza, uno in rappresentanza del settore televisivo e uno in rappresentanza del settore radiofonico.

E’, inoltre, invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza l’ultimo Past President, purché ancora socio.

Ai fini della determinazione delle categorie di competenza i ricavi di ciascuna impresa sono considerati con riferimento all’attività radiotelevisiva svolta in Italia.

La ratifica da parte dell’Assemblea Generale dei 12 (dodici) componenti del Consiglio di Presidenza avviene immediatamente dopo la ratifica dei membri del Consiglio Generale sulla base dei nomi presenti nella lista composta con il seguente ordine: rappresentanti del Servizio Pubblico, delle imprese private e delle Sezioni che ne hanno diritto e che sono in regola con il versamento dei contributi associativi.

16.2 I componenti eletti del Consiglio di Presidenza durano in carica per un triennio e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio di Presidenza pronuncia la decadenza dei propri membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 (tre) sedute consecutive o alla metà delle riunioni in un anno solare.

16.3 Per eventuali sostituzioni di componenti cessati o dimissionari il Consiglio di Presidenza procederà mediante cooptazione sulla base di una proposta del Presidente, che sarà effettuata nel rispetto del criterio di cui al precedente articolo 16.1.

16.4 Qualora, in conseguenza dell’applicazione dei principi di cui al precedente articolo 16.1 oppure in ragione delle adesioni e dell’equilibrio della rappresentanza associativa, siano ravvisate significative evoluzioni, il Consiglio di Presidenza sottoporrà al Consiglio Generale, perché esso lo proponga all’approvazione dell’Assemblea, la modifica del numero dei membri dello stesso Consiglio di Presidenza e le conseguenti modifiche dello Statuto. Su tale specifica materia è richiesto in Assemblea  il voto all’unanimità.

16.5  Al Consiglio di Presidenza spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e per l’attuazione degli scopi dell’Associazione.

16.6  Spetta in particolare al Consiglio di Presidenza:

a) deliberare sulle domande di ammissione a socio informandone il Consiglio Generale e l’Assemblea alla prima favorevole occasione;

b) designare la rappresentanza negli organismi o enti a carattere internazionale o nazionale d’interesse generale per gli Associati con riferimento alla presenza della tipologia di imprese interessate;

c) predisporre e approvare la proposta del Presidente per il piano di attività da sottoporre al  Consiglio Generale per l’approvazione;

d) approvare il bilancio preventivo, predisposto dal Presidente, con la relativa relazione, nonché indicare le eventuali risorse dedicate all’attività delle Sezioni di cui all’articolo 11.4;

e) approvare il bilancio consuntivo, con la relativa relazione, predisposto dal Presidente da sottoporre all’approvazione  del Consiglio Generale per la successiva approvazione dell’Assemblea;

f) predisporre la delibera contributiva da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale per la successiva approvazione assembleare, indicando importi e criteri per il calcolo dei contributi a carico dei soci e modalità di versamento, nonché deliberare eventuali contributi straordinari;

g) istituire commissioni e comitati per l’analisi di determinati settori di attività stabilendone competenze e modalità di funzionamento;

h) adottare le sanzioni di cui all’articolo 8;

i) proporre le modifiche al numero dei componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, in seguito all’evoluzione delle adesioni associative, sottoponendo la relativa proposta al Consiglio Generale perché la sottoponga all’approvazione dell’Assemblea Generale, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16.5;

j) proporre le modifiche dello Statuto, incluse quelle di cui al successivo art. 18.4, da sottoporre al Consiglio Generale perché le sottoponga all’Assemblea Generale;

k) su proposta del Presidente, nominare il Direttore Generale;

l) esercitare ogni altro compito attribuito al Consiglio dal presente statuto e in genere promuovere e attuare quant’altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;

m) approvare il programma di attività presentato dal Presidente e le deleghe che lo stesso Presidente intende affidare ai Vice Presidenti.

Il Consiglio di Presidenza potrà inoltre accettare contributi da terzi, nonché deliberare il reperimento di risorse economiche anche attraverso sponsorizzazioni degli eventi organizzati dall’Associazione.

16.7 Il Consiglio di Presidenza, fatti salvi i poteri del Presidente, può delegare ad altri membri e al Direttore Generale alcune funzioni e specifiche attività da esercitare in conformità alle decisioni del Consiglio stesso.

16.8 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi collegiali. Funge da segretario nelle riunioni di Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, salvo diversa disposizione di chi presiede. Esso coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti nell’esecuzione delle attività associative. E’ responsabile del funzionamento della struttura dell’Associazione e sovraintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

16.9 Il personale dipende direttamente dal Direttore Generale che propone al Presidente l’assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico dello stesso.

16.10 Il Consiglio di Presidenza provvede a nominare le Commissioni Sindacali per la realizzazione dei contratti e degli accordi sindacali e opera secondo le direttive e il mandato da essa impartiti. L’Associazione non riconosce efficacia ad accordi e contratti stipulati dai propri Associati senza la sua partecipazione. Sono di diritto nominati nelle Commissioni Sindacali rappresentanti delle imprese direttamente coinvolte nella realizzazione dei contratti e degli accordi di cui sopra

Articolo 17 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Presidenza

17.1 Il Consiglio di Presidenza si riunisce ordinariamente almeno ogni trimestre e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta motivata almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

17.2 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, nella sede dell’Associazione o altrove purché in Italia.

17.3 L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere comunicato per posta elettronica spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

17.4 Le adunanze del Consiglio di Presidenza sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice, nelle votazioni a scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche. Fanno eccezione le deliberazioni che abbiano a oggetto le materie di cui ai punti c), d), e), f), i) e j) del precedente articolo 16.6 per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

17.5 Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono essere invitati ad assistere dal presidente anche soci senza cariche elettive.

17.6 Delle sedute del Consiglio di Presidenza è redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da altro soggetto nominato quale segretario della riunione.

17.7 Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale e simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Presidenza si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e l’altro membro nominato dal Consiglio di Presidenza quale segretario della riunione.

Articolo 18 – Il Presidente

18.1 Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale degli Associati sulla base della sua riconosciuta esperienza e comprovata conoscenza del settore.

18.2 Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Egli può nominare, con pieno effetto nei confronti dei terzi, mandatari per taluni atti o categorie di atti.

18.3 Egli cura l’osservanza dello statuto, nonché l’esecuzione delle deliberazioni degli organi dell’Associazione.

18.4 Egli propone al Consiglio di Presidenza eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale.

18.5 Il Presidente coordina le attività dell’Associazione, attua le deliberazioni degli organi dell’Associazione, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale, l’ordinamento degli uffici, le assunzioni e i licenziamenti del personale, nonché il conferimento d’incarichi professionali e propone al Consiglio di Presidenza il piano di attività e lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.

18.6 Il Presidente individua all’interno del Consiglio di Presidenza i consiglieri da proporre in qualità di Vice Presidenti all’approvazione del Consiglio Generale e a formulare una proposta di deleghe da attribuire ai Vice Presidenti da sottoporre al Consiglio Generale per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea.

18.7 Il Presidente designato, nella riunione successiva a quella di designazione, ma antecedente all’Assemblea chiamata all’elezione, presenta al Consiglio di Presidenza gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il triennio e le deleghe che intende affidare ai Vice Presidenti.

18.8 Il Presidente è eletto per un periodo di 3 (tre) anni ed è rieleggibile, per un solo ulteriore mandato consecutivo, con il voto favorevole del 60% del totale dei voti assembleari. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio. In caso di assenza o d’impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. Nel caso in cui venga a mancare durante il suo mandato o renda le proprie dimissioni, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

18.9 La carica di Presidente non è cumulabile con alcun’altra carica dell’Associazione

Articolo 19 – Vice Presidenti

19.1 Nella realizzazione del programma triennale di attività nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da uno o più Vice Presidenti.

19.2 I Vice Presidenti sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio di Presidenza, al suo interno – nel rispetto del principio della congrua rappresentanza dei diversi settori – e sottoposti all’approvazione del Consiglio Generale in una riunione successiva all’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza.

19.3 Essi durano in carica tre (3) anni e scadono con il Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del nuovo Presidente.

19.4 Essi sono sempre rieleggibili.

19.5 Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

19.6 Nel caso di dimissioni, morte o recesso, i Vice Presidenti sono sostituiti dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, seguendo l’iter previsto dal precedente art. 19.2.

Articolo 20 – I Probiviri

20.1 L’Assemblea elegge, in anni diversi dall’elezione del Presidente ed a scrutinio segreto, almeno cinque Probiviri, i quali durano in carica  3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

20.2 Ciascun Socio Effettivo può esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Risultano eletti Probiviri i candidati che ottengano il maggior numero di voti.

20.3 A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

20.4 Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

20.5 La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

20.6 Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

20.7 Le norme relative al funzionamento delle procedure arbitrali dei Probiviri sono contenute nell’apposito regolamento.

20.8 L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

20.9 La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

20.10 Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

20.11 L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

20.12 I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

20.13 I Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e dell’Assemblea Generale.

Articolo 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

21.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da altri due membri effettivi nominati dall’Assemblea Generale in anni diversi dall’elezione del Presidente. Essi esercitano le loro funzioni a titolo oneroso, salvo la rinuncia dell’avente diritto.

21.2 A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

21.3 Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

21.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione amministrativa, sulla contabilità e sulla redazione del bilancio dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea Generale con la relazione sul bilancio consuntivo.

21.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

21.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti dichiara a maggioranza la decadenza del membro che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni.

21.7 I Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

21.8 I Revisori contabili assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale.

21.9 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 22 – Esercizio finanziario e bilancio

22.1 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Presidenza deve predisporre e sottoporre al Consiglio Generale il bilancio consuntivo dell’anno precedente, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e relazione sulla gestione.

22.3 Il bilancio consuntivo deve essere comunicato dal Consiglio Generale  al Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea Generale.

22.4 Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è depositato nella sede dell’Associazione, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea Generale.

22.5 Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione

23.1 Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea per deliberare in proposito.

23.2 Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

23.3 L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

23.4 Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 24 – Disposizioni generali sulle cariche

24.1 Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti di imprese che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante, fatte salve quelle di Probiviri e Revisori contabili.

24.2 Per rappresentanti delle imprese si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell’impresa (“Top Management”).

24.3 La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

24.4 Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo per i Revisori contabili per cui è possibile prevedere eventuali emolumenti.

24.5 Per tutte le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

24.6 In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l’accesso alle cariche direttive di Presidenza, Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza e Vice Presidenza, è condizionato alla regolarità dell’inquadramento dell’impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

24.7 Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Articolo 25 – Rinvio

25.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio allo Statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale.

Articolo 26 – Norma Transitoria – Proroga cariche sociali

26.1 Considerate le problematiche derivanti dalla legislazione emergenziale emessa per contrastare la pandemia da COVID -19 che non hanno consentito di sviluppare appieno tutte le normali attività del programma, la durata delle cariche sociali di cui agli artt. 15 e 16 del presente statuto è prorogata di 2 (due) anni. Pertanto, la scadenza di tutte le suddette cariche è stabilita al 31 dicembre 2024. La presente clausola transitoria si applica esclusivamente per il periodo suindicato e non è prorogabile.

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