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Convertito in legge il “Decreto Cultura”. Si attende la pubblicazione in Gazzetta

8 Agosto 2019

Decreto cultura

Convertito in legge il “Decreto Cultura”. Martedì 6 agosto, il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione, con modificazioni, del DL 59/19, recante “misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”.

Il decreto legge, entrato in vigore il 30 giugno scorso, è stato quindi convertito in legge e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le norme di maggiore interesse per il settore radiotelevisivo si segnalano quelle dell’art. 3 della legge di conversione, relative rispettivamente alle modifiche agli obblighi di programmazione e investimento in opere europee e italiane per i fornitori di servizi media audiovisivi (art. 44 TUSMAR) e alla modifica della norma per la concessione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali nell’emittenza radiotelevisiva locale e nell’editoria (art. 57 bis del DL. 50/17).

L’art. 3 citato è intervenuto sulla disciplina per la promozione delle opere europee e italiane, modificando gli obblighi di programmazione e investimento da parte dei FSMA lineari e non lineari, prorogando la decorrenza dell’obbligo della nuova disciplina dal 1° luglio 2019 al 1°gennaio 2020. Il provvedimento ha eliminato, tra l’altro, la previsione dell’innalzamento progressivo, a partire dal 1° luglio 2019, degli obblighi di programmazione delle quote europee. Ha poi prorogato, sempre dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020, la decorrenza dell’obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana una sotto-quota minima.

decreto cultura

Ancora, novellando il disposto normativo attuale, si è limitato alla concessionaria di servizio pubblico l’obbligo di riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23, almeno il 12% del tempo di diffusione a opere originali di espressione originale italiana ovunque prodotte.

Tutte le percentuali relative a tali obblighi di programmazione andranno rispettate su base annua.

Con riferimento agli gli obblighi di investimento, sono stati diminuiti gli investimenti in opere europee indipendenti previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, con aumenti mirati – al massimo fino al 20% – per le imprese che non investano stabilmente in Italia.

E’ stato poi rivisto al ribasso l’obbligo di investimento in opere europee per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. Sono stati eliminati i programmati aumenti degli obblighi di programmazione per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari destinati alle opere europee.

Per il mancato raggiungimento degli obblighi di programmazione e di investimento per le televisioni e le tv on demand, sale dal 10% al 15% la soglia di oscillazione massima consentita, e tale quota dovrà essere recuperata entro l’anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Viceversa qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi superi la quota dovuta annualmente, l’eccedenza potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell’anno successivo. In caso di mancato recupero della percentuale necessaria al raggiungimento della soglia nell’anno successivo, o di scostamento superiore al 15%, è prevista l’applicazione di sanzioni previste, già demandata all’Agcom.

decreto cultura

Per quanto concerne invece la norma relativa al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su emittenti radiotelevisive locali e stampa, essa è contenuta nell’art. 3 bis del provvedimento di conversione. Viene stabilizzato il credito di imposta per le annualità successive all’anno 2018, prevedendo che a decorrere dall’anno 2019 il credito sarà concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 75%, (a decorrere dal 2019 non è più previsto l’innalzamento al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative) del valore degli investimenti effettuati. Inoltre, per l’anno 2019, le comunicazioni per accedere a tale beneficio dovranno essere presentate dal 1° al 31° ottobre.

Per quanto riguarda lo stanziamento, la norma prevede che per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’imposta si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (di cui alla l. 198/16). La misura delle risorse destinate sarà stabilita con apposito provvedimento.


ALLEGATI

DL50_17 (art57bis)_DL59-19

Art 44 TUSMAR_DL59-19

 

 

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Tags | credito di imposta, Decreto cultura, DL 59/19, FSMA, investimenti pubblicitari, MIBAC, Quote di programmazione
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