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Convertito in legge il “Decreto dignità”

8 Agosto 2018

Le novità per il settore radiotelevisivo.  La legge di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2017 (c.d. “Decreto dignità), entrato in vigore il 14 luglio,  è stata approvata il 7 agosto anche dal Senato. Il decreto è stato quindi convertito in legge e si attende ora la pubblicazione in Gazzetta.

Tra le norme introdotte di maggiore interesse per il settore radiotelevisivo si segnalano quelle del capo I che prevede modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e alla somministrazione a tempo determinato nonché le disposizioni di cui all’articolo 9 che introducono il divieto di pubblicità a giochi e scommesse.

Con riferimento alla disciplina del contratto a tempo determinato, le norme contenute nel c.d. DL Dignità, ove convertite senza modifiche, stabiliscono che il termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non possa essere superiore a 24 mesi (in luogo dei 36 mesi previsti in precedenza) e, qualora il contratto abbia una durata superiore a 12 mesi, debba essere sottoposto a una delle seguenti causali:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;
  2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria e picchi di attività.

Il contratto potrà essere prorogato senza l’indicazione di una causale solo nell’ambito dei primi 12 mesi di durata.

La disciplina prevista nel DL 87/18 limita poi il numero di proroghe dello stesso contratto da cinque a quattro; in caso di rinnovo del contratto dopo i primi 12 mesi il datore di lavoro deve indicare, nell’atto scritto contenente l’apposizione del termine, una delle specifiche esigenze (causali) di cui alle lettere a) e b) sopra citate. I contratti per attività stagionali potranno essere invece rinnovati anche in assenza di dette causali. Si prevede inoltre l’allungamento del termine di impugnazione del contratto a tempo determinato (da 120 a 180 giorni previsti dall’art. 28/ d.lgs. 81 /2015).

Per quanto attiene alle modifiche introdotte in materia di contratti di somministrazione si prevede che anche a tali contratti vengano applicati i limiti temporali previsti per il contratto di lavoro a tempo determinato; vengono anche introdotte misure che aumentano l’indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa e  l’aumento di 0,5% punti percentuali del contributo addizionale  (di cui alla l.  92/2012) per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Tali disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019/2020 assumano lavoratori al di sotto dei 35 anni è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro.

Per quanto concerne invece le norme relative alla comunicazione commerciale il decreto prevede il divieto, dalla data di entrata in vigore, di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere le affissioni e i canali informatici, digitali, telematici, compresi i social media.  Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applicherà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazione di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  In caso di inosservanza delle citate disposizioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000,00 euro a carico del committente, del proprietario del mezzo, o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. L’Agcom è competente ad effettuare la contestazione ed eventualmente irrogare la sanzione. L’articolo 9 del Dl Dignità ha fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni dal decreto legge n. 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, (c.d. “Decreto Balduzzi”) che, in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali e cinematografiche rivolte ai minori, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile – fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso –  la normativa vigente anteriormente a tale data.

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Tags | Decreto Dignità, divieto giochi, Lavoro, Luigi Di Maio, parlamento, Senato
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