L’avvocatura Generale della Unione Europea ha espresso il suo parere sul procedimento polacco, avviato nel 2019, relativo a due obblighi previsti dall’articolo 17 della direttiva sul diritto d’autore 2091/790 (qui il comunicato stampa). I pareri dell’Avvocatura Generale, seppur non vincolanti, tendono di norma ad essere seguiti dalla Corte UE.
La direttiva sul diritto d’autore (in Italia in attesa delle norme attuative per il recepimento, ndr) include una disposizione che protegge i titolari dei diritti dalla condivisione dei loro contenuti online senza autorizzazione. Dopo aver votato contro il testo finale, la Polonia ha avviato un procedimento presso la Corte di giustizia, sostenendo che l’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), crea un obbligo di filtraggio per le piattaforme che comprometterebbe i diritti fondamentali della Carta, e in particolare la libertà di espressione e di informazione, chiedendone l’annullamento.
L’Avvocatura Generale ha dichiarato l’art. 17 della direttiva è compatibile con la libertà di espressione, ha raccomandato l’archiviazione del caso e ha aggiunto che nella direttiva esistono garanzie sufficienti per ridurre al minimo il rischio di blocco eccessivo da parte delle piattaforme. L’Avvocatura ha infatti specificato che i fornitori di servizi devono rilevare e bloccare solo contenuti identici o equivalenti a contenuti segnalati dai titolari dei diritti, poiché manifestamente illegali.