All’esito della consultazione avviata con delibera 223/19/CONS, l’AGCOM ha approvato con delibera 445/19/CONS le modifiche e integrazioni al regolamento sulla nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale (DAB+) di cui alla delibera 664/09/CONS e s.m.i. (delibere n. 567/13/CONS, 577/15/CONS e n. 35/16/CONS). Il provvedimento, pubblicato sul sito dell’Autorità il 4 dicembre è entrato in vigore il 5 dicembre e, come di norma è impugnabile al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Fra le maggiori modifiche introdotte dalla nuova versione del regolamento, contenute nell’allegato alla delibera, si ricordano:
- la qualifica di “fornitore di contenuti radiofonici indipendente”, mantenuta come prevista nella bozza posta in consultazione “basata sulla nozione estesa di controllo, fornita dall’articolo 43, commi 14 e 15 del Testo Unico, e sulla nozione di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile, entrambe riferite sia alla società consortile che svolge l’attività di operatore di rete, sia ai singoli soggetti che partecipano al capitale della medesima sia ai soggetti beneficiari della riserva di cui all’articolo 12 comma 5-bis del medesimo Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS e s.m.i.”
- il divieto di trasporto da parte di un operatore di rete nazionale di un fornitore di contenuti e servizi radiofonici che non possegga un titolo sovrapponibile, ossia nazionale: questo divieto di promiscuità (nazionali e locali) è applicabile anche al contrario (operatore nazionale su locale)
- l’obbligo di must carry: il Regolamento dispone che, fermo restando l’obbligo di riserva di cui al comma 5-bis dell’articolo 12, nella fase di avvio dei mercati gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale sono tenuti a cedere ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti in ambito nazionale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili una quota di capacità diffusiva del blocco (max 72 unità ); obbligo analogo (72 unità di capacità di blocco di diffusione) esiste per gli operatori locali
- l’obbligo di copertura (outdoor) progressivo: 40% della popolazione del bacino di riferimento entro 4 anni, 60% entro 5, 70% entro, anche in questo caso per gli operatore di rete radiofonica privati in ambito nazionale e gli operatori nazionali.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione de Regolamento, gli operatori di rete in ambito nazionale sono tenuti a predisporre una Offerta di Servizio contenente le condizioni tecnico economiche del servizio di accesso alla capacità trasmissiva destinato ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti.
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ALLEGATO
Testo consolidato delibera 664/09/CONS e s.m.i.