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DAB+: sintonizzatore obbligatorio per radio e autoradio dal 1 gennaio

20 Gennaio 2020

Dal 1° Gennaio 2020 per tutte le radio e autoradio (esclusi i veicoli commerciali) in vendita in Italia è obbligatorio avere in dotazione un sintonizzatore digitale che permetta di ricevere, oltre all’IP, anche il segnale DAB+ (Digital Audio Broadcasting di seconda generazione). Già dal 1 giugno 2019 sul territorio italiano non potevano essere distribuiti ai rivenditori apparecchi dotati di solo sintonizzatore analogico (FM).

Tale obbligo è stato introdotto dalla Legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018, art. 1 c. 1044), come successivamente modificata in una disposizione inserita a margine nel cosiddetto “decreto sblocca cantieri” (DL 32/2019 in seguito convertito in L.55/2019). Le disposizioni anticipano sul territorio italiano quanto predisposto nel Codice di Comunicazione Elettroniche Europeo – come rivisto (tecnicamente si tratta di rifusione di diversi atti normativi) con direttiva (UE) 2018/1972 dell’11 dicembre 2018 – varato nella scorsa consiliatura europea, entrato in vigore il 20 dicembre scorso. Nell’art. 113 e nell’allegato XI (comma 3) si prevede che i ricevitori radio domestici, portatili e autoradio in vendita debbano essere dotati del doppio sistema di ricezione della radio analogica FM e digitale terrestre DAB+ a partire dal 21 dicembre 2020.

Sulla ratio della norma UE e della disposizione italiana. La ratio della norma UE, come indica il titolo dell’articolo è l’interoperabilità dei ricevitori radio nella vendita ai consumatori. Nel momento in cui è in atto, o molto avanzata, come succede in diversi Paesi europei, la diffusione di una nuova tecnologia, è necessario, per operatori, utenti e filiera di produzione e distribuzione dei terminali, avere certezza normativa degli sviluppi tecnologici per gli investimenti avviati. Nella norma UE vexata quaestio è l’esclusione degli smartphone dall’obbligo, insieme agli apparecchi per radioamatori, collegata all’accessorietà del sintonizzatore radio in tali terminali. Tale accessorietà, per alcuni aspetti appare poco comprensibile, dal momento che il sintonizzatore DAB è componente a basso costo, che l’ascolto della radio sullo smartphone, anche in Italia è in crescita, e che il tuner DAB permette che tale ascolto avvenga senza consumo alcuno di dati, offline.  D’altro canto il mercato dell’elettronica è mondiale e sono pochi ad oggi i modelli di smartphone in vendita che incorporano un sintonizzatore DAB: l’inserimento di una norma specifica in tal senso avrebbe avuto impatto a livello di Unione Europea, per l’importanza del mercato europeo nel contesto globale.

dab radio

La posizione di CRTV. Per quanto riguarda l’Italia Confindustria Radio Televisioni si è battuta perché la norma inserita nella legge di bilancio non venisse modificata, con esclusioni: in realtà è stata prevista una proroga per veicoli immatricolati nel 2019 (fino al 10%) e l’esclusione dei veicoli commerciali e trasporto merci, entrambe provvisoriamente fino al dicembre 2020. Quest’ultima esclusione priva tali veicoli di uno strumento prezioso in grado di fornire informazioni utili in caso di particolari e gravi situazioni di emergenza e pericolo lungo i percorsi stradali ed autostradali, compresi i tratti delle gallerie: è questo un plus specifico della tecnologia DAB molto più efficiente, in termini di costi/benefici, alto operatore e utente, delle tecnologie wireless.

La radio digitale, in Italia, come del resto in molti Paesi europei, è ormai una realtà: allo stato attuale, la copertura del segnale per gli operatori nazionali supera l’80% della popolazione. Inoltre ingenti investimenti sono stati sostenuti dagli operatori radiofonici per la realizzazione dell’infrastruttura di rete ed altre risorse sono state pianificate per i prossimi mesi per realizzare una copertura capillare del territorio proprio alla luce dell’entrata in vigore della nuova normativa alla quale gli operatori si sono preparati nei tempi; oltre ai contenuti radiofonici già noti al grande pubblico, molti investimenti sono stati effettuati per offrire agli ascoltatori contenuti all digital e nuove offerte e servizi. Il differimento dei termini per alcuni ricevitori infine e le misure limitative ad una norma dagli evidenti connotati innovativi, contrastano con l’impegno assunto dal Governo di provvedere all’effettiva assegnazione di risorse frequenziali della banda IIIVHF prioritariamente al DAB. CRTV rimane dell’idea che qualunque limitazione all’utilizzo della radiofonia digitale costituisce un forte limite al processo di innovazione tecnologica a cui tutti gli operatori tendono per essere più competitivi sul mercato e per fornire agli utenti un prodotto di maggiore qualità. Infine, ma non da ultimo, in una norma volta a garantire l’innovazione tecnologica e l’interoperabilità degli apparati, appare poco comprensibile tale scelta, lato utente, sul piano del pluralismo dell’accesso all’informazione e all’intrattenimento radiofonico.

Sull’autoradio. A partire dal 21 dicembre 2020 tutte le auto nuove, inclusi i veicoli commerciali, in vendita in Italia ed Europa avranno di serie la radio DAB+ in modo da garantire l’interoperabilità. In Italia dal 1° giugno 2019 è obbligatorio per i venditori predisporre nei veicoli pronti per la vendita, una possibile installazione futura di una radio DAB+. Fino a dicembre 2020 ogni produttore d’auto potrà in Italia mettere in vendita veicoli senza autoradio DAB+ fino ad un massimo del 10% dei veicoli prodotti ed immatricolati nel 2019. Per l’utente che voglia sostituire il proprio impianto stereo o renderlo compatibile, ci sono diverse possibilità a differenti prezzi (unità o adattatori), oltre all’antenna, specifica per i sistemi DAB+. L’aggiornamento del proprio ricevitore permette di avere già da subito una maggiore qualità audio, nitidezza e stabilità del segnale radiofonico, che però, diventa on/off (si sente o non si sente, non ci sono effetti fruscio in caso di ricezione disturbata) e servizi aggiuntivi che arricchiscono l’ascolto radiofonico soprattutto in mobilità, fra cui, oltre le informazioni aggiuntive multimediali sui contenuti,  la possibilità di avere una copertura maggiore e a costi contenuti (lato operatori, e lato utente, meno consumo dati) ad es. nelle gallerie autostradali (con i conseguenti vantaggi in termini di sicurezza ed emergenze) o la funzione ricerca canali facilitata (nome del canale richiesto non sintonizzazione). Fermo restando che per chi possiede un’auto usata con ricevitore radio FM per ora non cambia nulla perché continua la ricezione FM, per la quale ad oggi non è stato ancora programmato uno switch off del segnale.

Ora è il momento di spingere sulla diffusione della nuova tecnologia lato ricevitori, appunto, e consumi digitali. Nel Regno Unito l’ascolto radio digitale, che ha superato il 50% del totale, è il driver che porterà allo switch off, per ora effettuato in Europe solo in Norvegia, ma programmato in Svizzera. L’esperienza inglese insegna che l’utente, una volta provata la radio digitale, non torna indietro.

 

Direttiva UE 2018/1972 dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

Articolo 113
Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo
e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

  1. Gli Stati membri garantiscono l’interoperabilità dei ricevitori autoradio e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo in conformità dell’allegato XI.
  2. Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire l’interoperabilità di altri ricevitori radio di consumo, limitando nel contempo l’impatto sul mercato di ricevitori di radiodiffusione di valore modesto e garantendo che tali misure non si applichino ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli smartphone, né alle apparecchiature utilizzate da radioamatori.
  3. Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di televisione digitale a garantire, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale.

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché, al termine del loro contratto, gli utenti finali abbiano la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l’utente finale.

Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui al secondo comma, contemplate da tali norme o parti di esse.

 ALLEGATO XI
Interoperabilità dei ricevitori sulle apparecchiature autoradio e di televisione digitale di consumo
di cui all’art. 113

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l’ETSI);

b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

 2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell’Unione devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell’industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. 3.   Interoperabilità dei ricevitori autoradio

I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M messi a disposizione sul mercato dell’Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse. 

 

Legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), art. 1 c. 1044

1044 . Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a decorrere dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalita’, a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.

 

L. 55 del 14 giugno 2019 (cosiddetta legge sblocca cantieri)
che ha convertito in legge il D.L. n. 32/2019 recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”

      Art. 28 comma 5

  1. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per « apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora » si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, secondo il “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio”. Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N (categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.

 

 

 

 

 

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Tags | banda III, Confindustria Radio Televisioni, CRTV, DAB, FM, Radio Digitale, Unione Europea
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