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“Decreto Dignità”: norme rilevanti per il settore RadioTV

24 Luglio 2018

Il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2017 (c.d. “Decreto dignità)  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018,  ed entrato in vigore il 14 luglio  è in questi giorni all’esame del Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni. Tra le norme introdotte dal decreto di maggiore interesse per il settore radiotelevisivo si segnalano quelle del il capo I che prevede modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e alla somministrazione a tempo determinato e le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto che introducono il divieto di pubblicità a giochi e scommesse.

Con riferimento alla disciplina del contratto a tempo determinato, le norme contenute nel c.d. DL Dignità, ove convertite senza modifiche, stabiliscono che il termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non possa essere superiore a 24 mesi (in luogo dei 36 mesi previsti in precedenza) e, qualora il contratto abbia una durata superiore a 12 mesi, debba essere sottoposto a una delle seguenti causali:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;
  2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria e picchi di attività.

Il contratto potrà essere prorogato senza l’indicazione di una causale solo nell’ambito dei primi 12 mesi di durata. La disciplina prevista nel DL 87/18 limita poi il numero di proroghe dello stesso contratto da cinque a quattro; in caso di rinnovo del contratto dopo i primi 12 mesi il datore di lavoro deve indicare, nell’atto scritto contenente l’apposizione del termine, una delle specifiche esigenze (causali) di cui alle lettere a) e b). I contratti per attività stagionali potranno essere invece rinnovati anche in assenza di dette causali. Si prevede inoltre l’allungamento del termine di impugnazione del contratto a tempo determinato (da 120 a 180 giorni previsti dall’art. 28/ d.lgs. 81 /2015). Per quanto attiene alle modifiche introdotte in materia di contratti di somministrazione si prevede che anche a tali contratti vengano applicati i limiti temporali previsti per il contratto di lavoro a tempo determinato; vengono anche introdotte misure che aumentano l’indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa e  l’aumento di 0,5% punti percentuali del contributo addizionale  (di cui alla l.  92/2012) per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Per quanto concerne invece le norme relative alla comunicazione commerciale il decreto prevede il divieto, dalla data di entrata in vigore, di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazione di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  In caso di inosservanza delle citate disposizioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000,00 euro a carico del committente, del proprietario del mezzo, o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. L’Agcom è competente ad effettuare la contestazione ed eventualmente irrogare la sanzione.

L’articolo 9 del Dl Dignità ha fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni dal decreto legge n. 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, (c.d. “Decreto Balduzzi”) che, in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali e cinematografiche rivolte ai minori, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.

Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile – fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso –  la normativa vigente anteriormente a tale data.

Come già detto il provvedimento è in questi giorni all’esame del Commissioni competenti (VI e XI) della Camera. CRTV ha presentato emendamenti al decreto in fase di conversione; occorrerà quindi attendere il testo definitivo al fine di valutare le concrete ripercussioni sul settore radiotelevisivo.

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Tags | Camera dei Deputati, Commissioni parlamentari, Decreto Dignità, divieto giochi, parlamento, pubblicità
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