Misure urgenti in materia di accesso al credito, rinvio di adempimenti per le imprese, poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia sono state approvate lunedì 6 aprile dal Consiglio dei ministri sotto forma di decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) e in vigore dal 9 aprile.
Con riferimento alle imprese in difficoltà il decreto prevede interventi con misure specifiche su cinque principali ambiti.
Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, alla internazionalizzazione e agli investimenti. Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa. Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti. Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, di imprenditori, artigiani, autonomi. È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Misure per garantire la continuità delle aziende. Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Contiene inoltre misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, in questa fase emergenziale sono volte a: sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza; sterilizzare il periodo ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.
Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria. Il DL anticipa, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina “golden power” ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche (tra cui energia e trasporti, acqua e salute), alla sicurezza alimentare, e all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nano e biotecnologie. Si estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo.
In materia di trasparenza finanziaria, si integrano gli obblighi di trasparenza previsti all’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare al 5%, transitoriamente, le soglie rilevanti per le comunicazioni e ampliare il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
Misure fiscali e contabili. Il Decreto interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Ulteriori disposizioni, rinvii giudiziari. Il decreto prevede infine, fra l’altro, lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono sospesi, per la stessa durata, anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
ALLEGATO
Decreto Liquidità (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)