Servizi digitali, la posizione di CRTV espressa in audizione al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Il MITD, d’intesa con il Dipartimento Politiche Europee e con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha assunto il coordinamento dei lavori per la definizione della posizione italiana riguardo il Digital Service Act (DSA), il Digital Market Act (DMA) e il DGA (Data Governance Act). In quest’ambito mercoledì 5 maggio Confindustria Radio Televisioni ha illustrato, nel corso di una audizione, la propria posizione sulle tre proposte di regolamento che costituiscono una base importante per rimettere ordine nel mercato europeo dei servizi digitali e nell’economia europea dei dati.
Le proposte rappresentano l’occasione per chiarire definitivamente: il regime di responsabilità degli intermediari online; prevenire con misure antitrust ex ante pratiche abusive ed escludenti; determinare le regole del gioco per lo scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori commerciali e fra le imprese nel rispetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali (e del Regolamento e-privacy che potrebbe vedere la luce a breve).
Come noto sul DSA la Commissione ha scelto di mantenere le medesime limitazioni di responsabilità introdotte nel 2000 dalla direttiva e-commerce.
Il regolamento dovrà innestarsi sulla copyright e non esserne derogata, la priorità assoluta è che il DSA come norma generale non vanifichi gli effetti positivi della direttiva Copyright prima ancora che ne sia avvenuta la trasposizione. CRTV, pur accogliendo con favore gli obblighi di due diligence più stringenti previsti in capo ai VLOPs (Very Large Platform Operators), ha rappresentato l’auspicio che vengano accolte alcune istanze che ne renderebbero più agevole ed equa l’applicazione, come: prediligere la distinzione tra servizi attivi e passivi, che rispecchia la giurisprudenza (ora servizi attivi e neutrali); prevedere che i termini e le condizioni delle piattaforme non si applichino ai contenuti caricati legalmente dai legittimi titolari (no secondary control), ed evitare il paradosso che UGC non licenziati sono monetizzati mentre contenuti caricati dai legittimi titolari sono rimossi per supposta e non meglio specificata ”non compliance” con i tools della piattaforma; prevedere che le autorità possano richiedere ai prestatori di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle già raccolte e nella lingua dell’Autorità; prevedere l’estensione del c.d. KYBC (Know Your Business Client) a tutti servizi di intermediazione potenzialmente funzionali alla realizzazione di un illecito; maggiore trasparenza sulla pubblicità online ad es. includendo nei registri predisposti dalle VLOPs informazioni aggiuntive sulle pubblicità associate a contenuti rimossi perché illegali.
Quanto al DMA, CRTV ha sottolineato che l’impianto proposto dall’esecutivo europeo risulta solido e ben strutturato, e che l’ambito di applicazione va mantenuto circoscritto. Questa è infatti la conditio sine qua non per poter imporre obblighi efficaci agli operatori cui si applicherà. Ovviamente si guarda con favore alle disposizioni che si applicano ai gatekeeper operanti sul mercato della pubblicità online e si auspica che l’iter legislativo possa rafforzarle, per assicurare una concorrenza effettiva e far luce sulle pratiche scorrette che avvengono nel settore della pubblicità mirata. In particolare, CRTV propone che le piattaforme gatekeeper non dovrebbero poter inserire sponsorizzazioni o pubblicità nei servizi di contenuti di terze parti senza l’espresso consenso del fornitore di contenuti e indica che per garantire un adeguato sistema di supervisione sarà importante avere una stretta collaborazione tra le autorità di controllo europee e nazionali.
Il DGA e il Data Act dovranno invece creare un quadro coerente di principi comuni che consentano la creazione di un mercato europeo dei dati solido ed equo, nonché di spazi europei comuni per incentivare la condivisione volontaria dei dati in settori strategici. È necessario difendere il principio di neutralità sui dati stoccati dagli intermediari online, mantenere una rigida separazione strutturale tra i rami di azienda che svolgono un servizio di condivisione dei dati e gli altri servizi offerti dal gruppo, specificare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui si intende effettuare l’utilizzo dei dati; per i dati personali, assicurarsi che vengano garantiti livelli di protezione equivalente a quelli previsti nell’Unione europea (Privacy Shield invalidato dalla corte di giustizia europea nel 2016).