Nella presentazione di Margrethe Vestager Executive VP della Commissione con delega per il digitale i principi ispiratori della proposta normativa per regolare gli OTT nella UE. Si affida alle metafore il discorso della Presidente della Commissione UE nel presentare le due proposte normative della Commissione per regolare il Mercato Unico Digitale. Il pacchetto, annunciato a febbraio 2020, dopo due consultazioni (anzi tre, considerando che sono due quelle relative alla concorrenza, regolazione ex ante e nuovi strumenti) si sostanzia in due regolamenti, per garantire la massima armonizzazione possibile e la diretta applicabilità. Il pacchetto appare molto ambizioso negli obiettivi, ma forse meno performante dell’atteso sulle soluzioni proposte. Per entrare nel dettaglio dei contenuti di due atti corposi e complessi e delineare eventuali interventi correttivi ci vorrà del tempo, e Confindustria Radio Televisioni non mancherà di dare il proprio contributo per gli interessi del settore rappresentato.
Nel frattempo, si dà atto: delle preoccupazioni espresse dall’industria dei contenuti, firmata anche da CRTV con una lettera indirizzata al Commissario Gentiloni sul possibile disallineamento con un’altra norma importantissima per stabilire un livellato campo di gara con gli OTT, la direttiva copyright, attualmente in fase di recepimento nei veri Stati Membri e di cui si attendono a breve gli orientamenti della commissione al riguardo; e della primissima reazione di AER, Associazione delle radio europee, cui CRTV è associata che richiama la necessità di prestare attenzione alle istanze di un media tanto importante per le democrazia, il pluralismo e la cultura europea . Di seguito si dà conto invece della narrazione politica della proposta, per voce della Vestager, che costituirebbe una interpretazione autentica se queste non fossero solo delle proposte che dovranno seguire il consueto iter legislativo; e si fornisce una mappatura dei documenti prodotti.
Digital Serivces Act: un semaforo per regolare il traffico in Rete. “Come il primo semaforo che ha portato ordine nelle strade, ( Stati Uniti, a Cleveland, Ohio), è stato inventato oltre 100 anni fa in risposta a un grande cambiamento tecnologico, l’invenzione delle automobili, anche ora per l’aumento del traffico online abbiamo bisogno di stabilire regole che mettano ordine nel caos”. La metafora del discorso di presentazione del Digital Services Act tradisce una grande ambizione (mettere ordine nel caos della Rete) e, forse, una piccola sottovalutazione (sulla rete ci sono già autostrade, corsie preferenziali e TIR). La metafora è tuttavia funzionale a illustrare le tre “azioni” principali del DSA: maggiore sicurezza per gli utenti, maggiore trasparenza delle piattaforme e migliore applicazione. Safety first: la sicurezza, prima di tutto, “perché uno spazio digitale sicuro è quello che protegge gli utenti da contenuti illegali e dannosi preservando la loro libertà di espressione”, questo è un equilibrio molto importante che la Commissione reclama di aver mantenuto introducendo: nuovi obblighi di due diligence (le piattaforme digitali saranno tenute a rimuovere rapidamente i contenuti illegali, spiegare all’utente perché il contenuto è stato rimosso, permettere di opporre reclami); nuovi obblighi di conoscere i propri clienti (KYBC), si richiederà in particolare ai marketplace online controllino l’identità dei loro venditori prima che gli sia consentito di utilizzare la piattaforma, ma l’obbligo potrebbe utilmente essere esteso anche ad altre piattaforme (ndr). Trasparenza: il Digital Services Act richiederà anche alle piattaforme di dir come funzionano (senza rivelarli) i loro algoritmi, come i loro sistemi di raccomandazione selezionano i conteuti.
E da ultimo applicazione, non meno importante “perché nessuna norma è migliore della sua applicazione: affinché le persone possano navigare in rete in sicurezza dobbiamo avere le stesse regole in tutta Europa (da cui la scelta del regolamento, direttamente applicabile in tutta la UE)“. Migliore applicazione significa sanzionabilità dei comportamenti: a questo riguardo “si mantiene il principio del paese di origine che tutti conoscono così bene, così gli Stati membri saranno meglio attrezzati per far rispettare le loro leggi nazionali”.
La cassetta degli attrezzi del Digital Markets Act per una “applicazione vigile della concorrenza”. A differenza del Digital Services Act, che è orizzontale e si applica a tutti, il Digital Markets Act si applica specificamente ai cosiddetti “gatekeeper”. Sono gatekeeper quelli che hanno un ruolo speciale nel mercato definito da dimensione, ruolo e robustezza della permanenza al suo interno. Dimensione: “i gatekeeper sono grandi operatori in termini di fatturato annuo o capitalizzazione di mercato attivi in diversi Stati membri”. Ruolo: “operando come via d’accesso tra un numero molto elevato di aziende e singoli utenti, i gatekeeper svolgono un ruolo fondamentale per le aziende per raggiungere i propri clienti. Robustezza: “posizione radicata e persistente nel tempo”. “La combinazione di questi criteri dà ai gatekeeper un vantaggio sleale su un dato servizio. “Non è una novità per noi”, dichiara la Presidente “abbiamo assistito a numerosi casi –cita in particolare nell’attuale consiliatura, tre casi Google, e primo caso Amazon relativo agli e-book – dove si è constatato questo comportamento, rilevato anche da molte autorità nazionali (es. Booking) che attualmente stanno conducendo una serie di indagini sulla concorrenza. La migliore applicazione vigile della concorrenza è quella combinata con la regolamentazione: a questo scopo la Presidente indica di voler replicare quanto fatto per il settore bancario, delle telecomunicazioni, dell’energia: l’antitrust dovrà lavorare di pari passo con la regolamentazione per fornire un set completo di strumenti a disposizione. Si tratta di strumenti “abbastanza semplici”, ne cita tre in particolare: uso dei dati, interoperabilità e auto-preferenza. Uso dei dati: un gatekeeper raccoglie un’enorme quantità di dati, incluse informazioni uniche sulle attività dei loro concorrenti. Con il Digital Markets Act, i gatekeeper non potranno più utilizzare i dati raccolti da tutte le aziende concorrenti che ospitano e dovranno creare silos che consentano la separazione dei dati generati nelle loro diverse linee di business. L’ obbligo di interoperabilità prevede che ogni volta che una piattaforma offre un servizio extra (es. un sistema di pagamento deve assicurarsi i fornitori concorrenti non siano esclusi dalla piattaforma. Infine, l’auto-preferenza: partendo dalla constatazione che i gatekeeper trattano i propri servizi in modo più favorevole rispetto a quelli dei concorrenti, ad esempio, classificando i propri servizi più in alto per attirare più utenti, il DMA obbligherà il gatekeeper a modificare il proprio algoritmo di ricerca per assicurare che le offerte concorrenti ricevano lo stesso livello di importanza (prominence) per le proprie offerte.
In chiusura la Vestager rivendica che la proposta della Commissione è a prova di futuro, perché dinamica: “possiamo fare indagini se necessario, in modo da poter verificare se stanno emergendo dei gatekeeper e possiamo imporre loro degli obblighi assicurandoci che il nostro intervento sia tempestivo, prima che il mercato si sbilanci ed emerga un nuovo gatekeeper”. “Abbiamo previsto un’applicazione chiara e se vediamo che un gatekeeper infrange le regole, possiamo imporre sanzioni, se le infrange ripetutamente, possiamo arrivare a richiedere rimedi strutturali”. Quest’ultimo stadio è previsto nello strumento aggiuntivo di concorrenza.
Documenti prodotti. La documentazione prodotta dalla commissione è reperibile a questo link (comunicato stampa italiano). Il regolamento DSA ( per ora reperibile solo in inglese) è corredato da domande e risposte, una articolata sezione dedicata del sito (scheda informativa ). Si segnala anche l’accessibilità dei risultati relativi alla Consultazione sul DSA e la collegata sulla regolazione ex ante della concorrenza. Documentazione analoga è fornita per il regolamento DMA, anch’esso per ora reperibile solo in lingua inglese) e corredato di domande e risposte, scheda informativa e risultato della consultazione sul nuovo strumento competitivo.