Con nota del 17 gennaio l’Agcom ha fornito delle indicazioni applicative in materia di computo delle televendite e delle telepromozioni ai fini del calcolo degli affollamenti pubblicitari per le emittenti locali.
In particolare, l’Autorità ha affermato che nella nozione generale di “messaggi pubblicitari” devono comprendersi, oltre agli spot pubblicitari, gli spot di televendita e di telepromozione e non le finestre di televendita e le telepromozioni presentate “nell’ambito del programma”.
Per comprendere appieno la portata interpretativa del provvedimento, occorre ricordare che CRTV aveva posto all’Agcom il problema di chiarire se, per l’emittenza locale, le televendite dovessero considerarsi “messaggi pubblicitari” al fine del computo del rispetto dei limiti dell’affollamento pubblicitario.
La nota dell’Autorità segue sostanzialmente le linee interpretative suggerite dall’Associazione, ribadendo innanzitutto che le finestre di televendite vere e proprie e le telepromozioni presentate nell’ambito del programma non sono computate ai fini dei limiti di affollamento. Viene poi precisata la distinzione tra spot di telepromozione o telepromozione presentata “nell’ambito di spot” e telepromozione presentata “nell’ambito del programma”: quest’ultima non concorre all’affollamento pubblicitario.
Invece, le vere proprie telepromozioni vanno considerate a tutti gli effetti messaggi pubblicitari. Simile distinzione vale per le televendite.
In questo senso, si conferma l’esclusione per le emittenti locali delle finestre di televendita (propriamente dette) dal computo relativo ai limiti di affollamento.
CRTV ha informato gli associati in dettaglio con apposita circolare.