Nel corso della sessione plenaria del 12 e 13 novembre scorso, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board – EDPB) ha adottato la versione definitiva delle linee-guida sull’ambito territoriale, che erano state elaborate dal Gruppo di Lavoro 29 e poi sottoposte a consultazione pubblica.
Esse forniscono chiarimenti in materia di applicazione territoriale del Regolamento, disciplinata all’art. 3 del GDPR. Il documento contiene una serie di esempi volti a chiarire l’ambito di applicazione della disciplina di protezione dei dati sia nel caso in cui venga in rilievo l’art. 3.1 (criterio dello stabilimento sul territorio) che l’art. 3.2 (criterio del targeting), oppure l’applicazione dell’art. 3.3 (criterio del luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico).
Particolarmente importante per il settore radiotelevisivo è il criterio del targeting, in base al quale sono soggetti al GDPR i trattamenti di dati effettuati nell’ambito di servizi diretti a interessati nell’Unione ovvero al monitoraggio di tali tipologie di servizi, anche se il titolare o il responsabile non sono stabiliti nell’Unione.
È il caso degli OTT non aventi stabilimento in Italia ma che offrano, anche a pagamento, servizi diretti a soggetti siti nell’ Unione.
Si tratta di un elemento utile all’ottenimento di un level playing field tra emittenti radiotelevisive e OTT almeno sul piano della disciplina del trattamento dei dati personali.
Anche a prescindere da tale aspetto, le linee guida rappresentano una notevole fonte di esempi pratici, regole e indicazioni per interpretare e applicare le regole del GDPR nell’ambito dei processi di internazionalizzazione delle imprese.
Per scaricare il documento QUI