In Gazzetta il decreto che estende l’uso nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Le disposizioni prevedono obblighi per datori e lavoratori, entrambi sanzionabili. È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21.9.2021 l’atteso decreto-legge (N. 127/21) che, tra le altre disposizioni, estende l’obbligo di Green pass anche al settore privato (GU Serie Generale n. 226 del 21-09-2021). Il decreto estende l’applicazione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e il rafforzamento del sistema di screening a tutti i lavoratori: dipendenti pubblici, autorità indipendenti, tutti i detentori di cariche elettive o istituzionali, tutti i lavoratori privati, sia i dipendenti che gli autonomi.
Il decreto-legge è stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021, – su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (ossia dal 22 settembre 2021).
L’obbligo di possedere (ed esibire su richiesta) il green pass nei luoghi lavorativi scatta a partire dal 15 ottobre e sarà accompagnato da controlli e sanzioni. La norma al riguardo dispone, fra l’altro, che per accedere ai luoghi di lavoro, se non vaccinati o guariti dal Covid, si dovrà esibire un tampone ogni 48 ore (72 ore se molecolare), altrimenti si incorrerà nella sospensione dal lavoro e dallo stipendio: per le violazioni dei lavoratori le sanzioni vanno da 600 a 1500 euro, per i datori di lavoro da 400 fino a 1000 euro, in caso di mancati controlli.
Per quanto riguarda i tamponi, sono previsti prezzi calmierati per i test antigenici rapidi, ma il costo resta a carico del singolo, mentre saranno gratuiti solo per le persone fragili e per chi é esente dalla vaccinazione.
Si riporta quanto previsto per il lavoro in ambito privato dal comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri, che annuncia tale approvazione:
- A chi si applica. Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Ad integrazione si segnala che l’obbligo non grava solo sui dipendenti, ma su tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro predetti, anche sulla base di contratti esterni (art. 3 DL, comma 2). Quindi chiunque si rechi in azienda per attività lavorative (anche se prestate a titolo gratuito) deve avere il Green Pass. Sono esenti solo coloro che potranno produrre un certificato idoneo il cui contenuto sarà determinato con circolare del Ministero della Salute (art. 3 DL, comma 3).
- Dove si applica. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
- I controlli e chi li effettua. Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
- Le sanzioni. Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
- Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Si segnala anche che nei giorni scorsi in Gazzetta è stata pubblicata la Legge 16 settembre 2021, n. 126 che converte con modificazioni, il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che prevede l’obbligatorietà del green pass. La norma è pubblicata in GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021 ed è entrata in vigore dal giorno successivo.