L’INPS con le circolari n. 115 del 13-10-2022 e n. 116 del 17-10-2022 ha fornito le istruzioni applicative sia per l’erogazione dell’indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale per l’anno 2022 (prevista dall’articolo 2-bis del DL 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L 15 luglio 2022, n. 91, c.d. decreto Aiuti), sia per l’indennità una tantum, pari ad euro 150, per i lavoratori dipendenti previsto dall’articolo 18 del DL 144/2022.
Tempo parziale ciclico verticale. Relativamente alla prima misura, i destinatari sono i lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese. Può accedere alla prestazione il lavoratore che, in forza del suddetto contratto, nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno quattro settimane (per gli assicurati del Fondo Pensioni Lavoratori Dello Spettacolo il periodo sarà parametrato in giornate). Ai fini del riconoscimento dell’indennità, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, né di trattamento pensionistico diretto o di Naspi, ancorché sospesa. Gli interessati potranno presentare domanda telematicamente sul sito ufficiale INPS entro il 30 novembre 2022.
Lavoratori dipendenti. Per quanto concerne l’una tantum pari ad euro 150 è prevista in favore dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di euro 1.538. L’indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 e spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
CRTV ha informato gli associati con apposite comunicazioni (si v. sezione dedicata).