Gli artt. 68 – 71 del decreto contengono norme che ampliano gli ammortizzatori sociali. All’articolo 68 vengono aggiunte cinque settimane di Cassa integrazione (CIGO e assegno ordinario) per COVID-19 nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020, rispetto alle nove già previste dal “Cura Italia”, che dovranno essere interamente fruite per poter accedere alla proroga. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter.
Torna l’obbligo di informazione, consultazione e esame congiunto, che devono essere svolti (anche in via telematica) entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Anche per la CIGD è prevista una proroga: essa potrà essere chiesta “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane”.
L’articolo 71 dispone l’invio direttamente all’INPS delle domande di CIG in deroga per periodi ulteriori rispetto alle nove settimane previste dal “Cura Italia”, e non più alle singole regioni o province autonome. La trasmissione delle domande dovrà avvenire entro quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di orario.
Entro quindici giorni dalla richiesta, l’INPS eroga un anticipo della CIG pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.
L’art. 80 amplia il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tale divieto è esteso fino a 5 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, ovvero dal 17 marzo 2020. La sospensione si applica anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il datore di lavoro ha possibilità di revocare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, senza oneri né sanzioni, ma deve contestualmente chiedere il trattamento di integrazione salariale.
L’art. 93 introduce deroghe alla disciplina dei contratti di lavoro a termine. Quelli stipulati prima del 23.2.2020 potranno essere prorogati o rinnovati fino al 30.8.2020, senza bisogno di indicare la causale.
L’art. 74 estende fino al 31 luglio 2020 il termine sino al quale, al fine del trattamento economico, si equipara a ricovero ospedaliero l’assenza dal lavoro dei lavoratori “fragili”.