Diritto d’autore. Ha fatto un certo scalpore la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha annullato un’ingiunzione emessa per violazione del diritto d’autore (in base all’art. 174 ter, comma 2, LdA) a carico di alcuni siti di streaming, in quanto questi ultimi operavano senza scopi di lucro. Da una parte i sostenitori della libertà della rete ad ogni costo hanno esultato per tale risultato, che testimonierebbe la possibilità per chi condivide in rete i contenuti protetti dal diritto d’autore di andare esente da conseguenze patrimoniali, se non ci sono significativi introiti economici connessi alla gestione del sito. Dall’altra, in un’ottica di tutela del diritto d’autore anche on-line, si è sottolineato che è bene essere prudenti.
Infatti, quello che emergerebbe da tale decisione è che il gestore dei portali di streaming in questione non ha subìto conseguenze sul piano delle sanzioni amministrative poiché l’attribuzione della violazione è risultata priva delle evidenze dello ‘scopo di lucro’ perseguito da tali attività (il condizionale è d’obbligo, non essendo stato possibile esaminare la pronuncia). A tal riguardo è necessario precisare che, per quanto si è potuto apprendere, la sentenza ribadisce che, perché si configuri una violazione del diritto d’autore rilevante, deve essere accertato il fine di lucro. Nel caso in questione, il Giudice ha stabilito che non sarebbe stato provato che il titolare del sito web avesse tratto un guadagno dall’attività economica connessa alla gestione del sito, per cui ha annullato l’ordinanza-ingiunzione facendo venire meno la sanzione.
In effetti la pronuncia sembra suscettibile di creare confusione nel quadro giurisprudenziale. I siti in parola, da quanto si apprende dalle fonti di stampa, ricavavano effettivamente dei profitti dai banner pubblicitari, seppur scarsi da non garantire un effettivo lucro. Non è poi noto quali risultanze istruttorie siano state esaminate dal Tribunale, a parte un rapporto della Guardia di Finanza, e se la sentenza sarà impugnata. Va anche detto, infine che la sentenza in parola riguarda la sola sanzione amministrativa, mentre non si ha notizia di eventuali procedimenti penali in corso per gli stessi fatti.