Riscossione urgente nell’anno del Covid. Il Ministero della Cultura – Mic di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze – Mef ha emanato il decreto per erogare i compensi dei diritti di autore, ad autori, artisti, interpreti ed esecutori e ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente (OGC/EGI, definiti nel testo “mandatari”) con urgenza e in modo che tali compensi non costituiscano aggravi fiscali (es. non concorrano alla formazione del reddito imponibile e IRAP). Si tratta delle disposizioni attuative previste dall’articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, , cosiddetto “Cura Italia” (e s.m.i.) CRTV è in grado di anticipare i principali contenuti dell’atto che si sviluppa in 11 articoli.
12 milioni di euro le risorse complessive. La quota dei compensi incassati nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è pari a 12.070.390 euro ed è così ripartita:
a) il 45 % (euro 5.431.675)destinato agli autori;
b) il 45 % destinato agli artisti interpreti ed esecutori;
c) il 10 %, (euro 1.207.039) è destinato ai mandatari.
Per quanto riguarda gli autori il beneficio è riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all’anno 2019: a) reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro; b) reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale liquidato nel 2019, per un importo massimo di euro 4.000. La domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto deve essere corredata da autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti dalla dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all’anno fiscale 2019, e deve indicare, fra l’altro, se sia stato conferito o meno il mandato per la gestione dei diritti ad un organismo di gestione collettiva, con la relativa denominazione.
Per quanto riguarda gli artisti interpreti ed esecutori, il beneficio è riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso reddito complessivo lordo nell’anno 2019 non superiore a 20.000 euro. A livello di requisiti reddituali gli AIE devono avere una quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell’anno 2019, o in alternativa nel caso di artisti rappresentati da OGC/EGI abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 4 fonogrammi o 4 puntate di serie televisive o 1 opera cinematografica negli anni 2019 e 2020. Gli artisti che non hanno conferito mandato ad alcun OGC/EGI devono comunque indicarne uno tra quelli abilitati, al fine di ottenere l’erogazione del contributo, senza obbligo di iscrizione. Per quanto riguarda i mandatari (art. 5), infine, il beneficio è riconosciuto ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli OGC/EGI di nazionalità italiana e residenti in Italia alla data del decreto, per i quali il contratto abbia data antecedente al 31 dicembre 2020 e sia regolarmente in corso. Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.
L’erogazione è prevista entro 2 mesi dall’inoltro della domanda. I soggetti interessati presentano alla Società italiana autori e editori apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it e della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, www.librari.beniculturali.it. Entro venti giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette quelle di rispettiva competenza agli altri organismi di gestione collettiva. Nei quindici giorni successivi, la verifica dei requisiti , nel caso di autori non iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti, svolta dalla Siae, e il calcolo del valore teorico dei compensi. La Siae verifica l’effettiva capienza sulla base dei contributi teorici, e, qualora il totale teorico sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti. Analogo proporzionamento avviene per totale teorico inferiore alla disponibilità, nel qual caso si provvede all’attribuzione in parti uguali delle risorse restanti ai richiedenti con reddito lordo complessivo (per l’anno 2019) inferiore a euro 9.000. Decorso il termine per l’eventuale esperimento della procedura di riesame (art. 7), la Siae traferisce agli organismi di gestione collettiva la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza e il beneficio economico è erogato entro i successivi quindici giorni, previa comunicazione all’interessato. Il decreto, a firma del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore e del Ministero della cultura è adottato entro cinque giorni dalla avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.