Il 30 dicembre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 304 il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 “Proroga e definizione di termini” cosiddetto “Milleproroghe”.
All’interno del provvedimento fra gli articoli di interesse del settore si segnalano:
- L’articolo 2, comma 1, modifica l’articolo 12-quater del decreto legge 210/2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21/2016), prorogando la durata in carica del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dei Consigli regionali fino al 30 giugno 2017.
- L’articolo 6, comma 1, proroga di un anno fino al 31 dicembre 2017 il divieto di proprietà incrociata tra chi ha più di una rete televisiva nazionale e quotidiani nazionali (articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 177/2005, Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici “TUSMAR”).
- L’art 6 comma 2 proroga per tutto l’anno 2017 il regime convenzionale con il Centro di Produzione Spa (Radio Radicale) con relativa spesa di 10 milioni di euro;
- L’articolo 6, comma 3, modifica il comma 1-sexies dell’articolo 49 del TUSMAR prorogando di ulteriori tre mesi (da novanta a centottanta giorni) l’attuale concessione della Rai che la legge sull’editoria ( 198 del 2016) aveva prorogato fino al 31 gennaio. La scadenza ora è 30 aprile 2017. Pertanto la nuova versione dell’art. 49.1 sexies recita “Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto”
- L’articolo 6, comma 4, differisce al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste per le amministrazioni pubbliche di cui all’elenco ISTAT (articolo 1, comma 2, della L. 196/2009). Resta fermo quanto previsto dal TUSMAR in tema di limite massimo dei compensi (articolo 49, commi 1-ter e 1-quater e successive modificazioni).
- L’articolo 14, comma 2, dispone l’ulteriore proroga di sei mesi della sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, Rai), limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda (articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016).