Avanza l’accordo politico raggiunto in sede europea sulla riforma del copyright nell’Unione: ieri, 27 febbraio, la commissione Affari Legali del Parlamento UE, relatrice del provvedimento, ha approvato il testo che era uscito dalle negoziazioni del trilogo dello scorso 13 febbraio ed è passato con 16 voti a favore, 9 contro e nessuna astensione. Per il varo finale della riforma manca ora la ratifica del Parlamento UE in Plenaria, la cui votazione è prevista alla fine di marzo (23-25 del mese).
Si tratta di testo diverso da quello approvato dal Parlamento europeo lo scorso settembre, nonostante l’accesa opposizione degli operatori internet che aveva bloccato il passaggio precedente (a luglio). Il testo attuale, di cui si è fatta attiva promotrice la Presidenza di turno rumena del Consiglio UE, risponde alle principali preoccupazioni sollevate dai difensori della libertà della Rete rispetto agli snippet (estratti di news), la condivisione di immagini di satira come i “meme”, ma anche, ad esempio, degli operatori internet minori. Si tratta, ora come allora (settembre), di un testo di compromesso su una riforma che a nostro parere poteva essere più coraggiosa e proattiva nell’allargare al mondo online le tutele previste per il copyright nel mondo “reale”.
Nell’ultima fase negoziale si erano prefigurate disposizioni addirittura peggiorative della situazione esistente. Tali tutele si sostanziano nel diritto degli autori e degli altri aventi diritto di controllare la diffusione delle proprie opere ed esserne remunerati. Si tratta di diritto fondamentale nel nostro ordinamento, e su cui si basa la sostenibilità e il pluralismo dell’industria audiovisiva, editoriale e creativa, e come appare sempre più evidente, del giornalismo di qualità. “I diritti della produzione intellettuale sono veri diritti di libertà e di democrazia, un patrimonio di civiltà e di valori economici e sociali che deve sposarsi con l’innovazione” ha dichiarato Franco Siddi, presidente di CRTV commentando l’accordo, un patrimonio fatto proprio dagli editori radiotelevisivi “che hanno una tradizione di remunerazione e investimento nella creatività e nella professionalità”. La previsione di tutele minime del diritto di autore online è stata ampiamente osteggiato con campagne massive degli operatori online globali in nome di una astratta libertà di espressione in Rete a favore viceversa del loro, concretissimo, oligopolio. Tutto ciò è avvenuto nonostante il fatto che le caratteristiche della diffusione online (più massiva, rapida e virale, altamente riproducibile e tracciabile) rendano la protezione di tale diritto, e della filiera che intorno ad essa ruota, altamente strategica per il futuro dell’industria audiovisiva, editoriale e creativa europea e per la sua identità. Si pensi ai dati relativi alla pirateria – si stima che siano oltre 1 miliardo di euro le perdite in termine di fatturato delle aziende (audiovisive e non) con una incidenza sul PIL pari a 369 milioni di euro e 5700 posti di lavoro persi, solo in Italia: i danni procurati all’industria audiovisiva (diretti, pubblicità, o indiretti, dati) procurati agli intermediari “ignari” (non responsabili) del traffico illecito ospitato.
Ciò premesso il testo predisposto contribuirà a delineare i primi contorni applicativi del diritto d’autore online insieme alla cospicua giurisprudenza che nel frattempo si è sviluppata in materia a livello nazionale e internazionale. Le maggiori novità introdotte rispetto alla precedente direttiva sul copyright sono, non a caso, le più controverse per gli impatti sul business dei maggiori operatori online. Ossia quelle contenute nell’art. 13, che dispone che le piattaforme di condivisione di contenuti online (OCSS nell’acronimo inglese, come definiti nell’art. 2) quando permettono di accedere a contenuti protetti da copyright fanno un atto di comunicazione al pubblico (o di messa a disposizione del pubblico) e come tali devono ottenere una autorizzazione dai detentori del diritto. Tale disposizione non è categorica, è previsto il “best effort” per ottenere l’autorizzazione, e viene dato atto di azioni spedite, dietro congruo avviso, di rimozione dei contenuti in violazione del copyright. Non si configura un obbligo generale di monitoraggio, né filtri preventivi, si richiede semplicemente di ricercare accordi con i detentori dei diritti sulle modalità di diffusione ed eventuale remunerazione. L’altro articolo controverso è l’11, relativo alla protezione della stampa dagli usi online. Qui sono fatti salvi i link, gli snippet e viene configurato un diritto affiancato al diritto dei giornalisti un diritto connesso degli editori con relativa ripartizione. La disciplina relativa al copyright online in realtà prevede molto altro, incluse ampie e dettagliate eccezioni e limitazioni per usi specifici fra cui la ricerca scientifica, compresi gli utilizzi più innovativi (text and data mining), il patrimonio culturale, gli scopi educativi.
“Gli autori e gli editori di notizie saranno autorizzati a negoziare con i giganti del web grazie ad un accordo raggiunto (quello del 13 febbraio scorso all’interno del Consiglio UE e votato ieri dalla Commissione relatrice per Parlamento europeo, ndr) sulle regole del copyright che contiene anche garanzie sulla libertà di espressione” recita il comunicato, che prosegue “i giganti del web dovranno condividere parte delle entrate generate con artisti e giornalisti – e, si noti, resta escluso dalle disposizioni l’asset più significativo e strategico dei dati generati dagli utenti, ndr. L’accordo raggiunto sul testo “mira a migliorare le possibilità dei detentori dei diritti, in particolare musicisti, interpreti e autori di sceneggiature, nonché editori di notizie, di negoziare accordi di remunerazione per l’utilizzo delle loro opere presenti su piattaforme internet”.
“Recupero della titolarità e del diritto alla remunerazione per gli aventi diritto, estensione del principio di responsabilità per le aziende online che estraggono valore dal lavoro intellettuale sono i cardini per ottenere online un ecosistema sano per l’attività creativa e l’informazione professionale” aveva commentato Siddi. Ci auguriamo che l’UE possa, procedendo senza indugi con l’approvazione del testo da ultimo concordato, giungere a definire un quadro normativo di riferimento come per altri versi è stato il GDPR, in modo da rendere la Rete un ecosistema più sano e equo.