La legge. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a partire dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione relativo all’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Con nota dell’11 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le prime indicazioni operative sul nuovo obbligo e ha pubblicato gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni (INL-nota-lavoratori autonomi occasionali). CRTV con una circolare agli associati (Circolari e Comunicazioni – CRTV) ha descritto nel dettaglio le novità riguardanti i lavoratori autonomi occasionali dello spettacolo, ovvero coloro che in ragione dell’occasionalità dell’attività, sono sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
L’obbligo di comunicazione, che andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione, riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o ancora in corso alla data di emanazione della nota. La comunicazione andrà inviata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in ragione del luogo dove si svolge la prestazione. Nella circolare, il dettaglio dei contenuti minimi della comunicazione e indicazioni relative alle nuove comunicazioni (nel caso scada l’intervallo temporale previsto per la comunicazione), all’annullamento e la modifica e alle sanzioni previste (da 500 e 2500 euro) nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione.
In data 27 gennaio 2022, a seguito di alcuni dubbi sollevati, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto nuovamente rispondendo ad alcune FAQ. Fra queste, si segnala in particolare che non occorre effettuare la comunicazione se il lavoratore è soggetto al certificato di agibilità.