Il 15 Marzo il Parlamento Europeo ha approvato in sessione plenaria una risoluzione sulla proposta di Decisione della Commissione UE sulla banda 700 MHz e sub-700 MHz (rispettivamente 694-790 e 470-694 MHz) nell’Unione. Il testo consolidato conferma gli orientamenti presenti nella proposta di decisione originaria, aggiornando e specificando alcuni aspetti.
Scadenze. A livello di tempistica la decisione nella versione approvata del parlamento:
- conferma che entro il 31 dicembre 2017 tutti gli Stati Membri concludano gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all’interno dell’Unione (art. 1);
- entro il 30 giugno 2018 (“non appena possibile e non oltre”) gli Stati Membri stabiliscono e rendono pubblici piani e calendari nazionali della migrazione (“tabelle di marcia”)della cosiddetta banda 700 MHz (694-790 MHz): il termine per la presentazione della roadmap è spostato di un anno rispetto alla versione originaria; secondo il nuovo testo le tabelle di marcia sono elaborate previa consultazione di tutti i portatori di interesse (art. 5);
- entro il 30 giugno 2020 gli Stati Membri autorizzano l’uso della banda di frequenza 700 MHz per usi mobili a banda larga (art. 1). Anche questa è una conferma, come pure la flessibilità “al massimo di 2 anni”, che viene esplicitata nel testo e concessa per “motivi debitamente giustificati”. Tali motivi vengono elencati in un allegato e specificati in: problemi di coordinamento frontaliero irrisolti, migrazione tecnica della popolazione, costi della transizione superiori ai ricavi da aggiudicazioni, forza maggiore. Lo Stato che richiede la proroga dei termini informa la Commissione e gli altri Stati membri all’interno della tabella di marcia nazionale con dettaglio sui motivi, e informa e coopera con gli Stati interessati da tale ritardo.
Sostegno alla transizione. Nell’art. 5 (tabelle di marcia nazionali) si fa riferimento ad “eventuali misure di sostegno” volte a limitare l’impatto che l’imminente processo di transizione avrà sul pubblico. Al riguardo è inserita una specifica disposizione (art. 6) che prevede una “adeguata compensazione” per il “costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell’uso dello spettro, in particolare quello a carico degli utenti finali”. Tale compensazione deve essere fatta in conformità con le norme dell’Unione (aiuti di stato).
Banda sub 700 MHz. L’art. 4 esplicita il termine, almeno fino al 2030, per la disponibilità della banda “sub 700 MHz” (470-694 MHz) per i servizi TV liberamente accessibili (e le apparecchiature audio PMSE senza fili) “in funzione delle esigenze nazionali” e “tenendo conto del principio di neutralità tecnologica”. Qualsiasi altro utilizzo della banda sub 700 MHz deve essere “compatibile con le esigenze nazionali di trasmissione” dello Stato Membro interessato e non causare interferenze dannose con Stati limitrofi. Il testo originario della proposta di decisione della Commissione prevedeva una valutazione al 2025 sugli utilizzi della banda sub 700. Nella formulazione attuale il testo, più sfumato sugli obiettivi di tale valutazione, pone l’accento sui nuovi sviluppi (tecnologici, dei consumatori, requisiti di connettività).
Il provvedimento, approvato con la procedura ordinaria in prima lettura, torna ora alla Commissione e al Consiglio (quest’ultimo si è impegnato, nel gennaio scorso, ad una rapida approvazione) e viene trasmesso ai Parlamenti nazionali: qualora non ci siano variazioni sostanziali potrebbe evitare il passaggio in seconda lettura e, una volta approvata definitivamente, trattandosi di decisione, sarebbe direttamente applicabile 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta UE.
Testo approvato – Uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione