5 settembre 2016.
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° settembre, n. 204 la legge di delegazione Europea 2015 (l. 170/2016); il termine per l’entrata in vigore è il 16 settembre p.v.
In particolare, la legge contiene una norma, l’articolo 20, relativa ai “principi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”.
Tale articolo prevede che, nell’esercizio del potere di delega, il Governo emani un decreto attenendosi ad una serie di specifici principi e criteri direttivi.
Tra gli altri, la norma stabilisce che la Siae e gli altri organismi di gestione collettiva: a) garantiscano ai titolari dei diritti requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse; b) non impongano ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei propri diritti ed interessi; c) definiscano i requisiti di adesione sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; d) abbiano statuti che prevedano adeguati meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali dell’organismo; e) distribuiscano regolarmente gli importi dovuti e che tale distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti.
Per quanto riguarda gli utilizzatori, tra i quali rientrano anche le imprese televisive e radiofoniche, essi saranno obbligati a presentare alla Siae e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti. Viene, inoltre, stabilito che, in caso di violazione di tale obbligo, vengano previste sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili.
Tra gli ulteriori principi e criteri direttivi cui si dovrà attenere il Governo nell’esercizio della delega vi è, inoltre, quello di ridefinire i requisiti minimi necessari per le imprese che intendano svolgere attività di intermedia-zione dei diritti connessi.
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