Il TAR Lazio sul ricorso Anica vs AGCOM e Discovery . La terza sezione del TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Anica e Cartoon Italia contro le deroghe dagli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e dall’obbligo di programmazione specificamente rivolta ai minori, rilasciate nel 2016 a Giallo e all’ex canale di Discovery Focus.
Il TAR ha considerato il ricorso di Anica manifestamente infondato nel merito stabilendo che le deroghe sono riferite al singolo palinsesto o canale, e non già all’emittente titolare di un solo canale; la verifica dei presupposti della deroga deve essere quindi riferita ai singoli palinsesti per cui è chiesta, mentre la verifica di una possibile ripartizione tra più canali, nell’ambito dell’attività complessiva del FSMA, può solo seguire l’eventuale riscontrata inesistenza della possibilità di deroga. In altri termini, la necessità di provvedere alla ripartizione degli obblighi di programmazione non può prescindere dalla valutazione preliminare dell’esistenza dei presupposti della deroga in relazione a ciascun palinsesto.
La deroga agli obblighi di programmazione e quella, diversa, riguardante gli obblighi di investimento “si fonda su presupposti del tutto coincidenti”: per cui la tematicità del canale – e la relativa coerenza dei programmi da trasmettere – sono considerati sia in relazione agli obblighi di programmazione che di investimento.
Sull’obbligo relativo ai minori il TAR ha supportato le argomentazioni e l’iter decisionale dell’Autorità (incompatibilità di opere specificamente rivolte ai minori con i canali in questione).
La sentenza ha statuito, infine, che non vi è alcun obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Autorità a soggetti diversi dagli interessati.