Lunedì 11 giugno la delegazione di Confindustria Radio Televisioni composta dal vice Presidente, Stefano Selli, il Direttore Generale Rosario Donato e Annamaria La Cesa, ufficio regolamentare e normativa, è stata audìta dall’Agcom nell’ambito della consultazione pubblica sullo “Schema di regolamento in materia di classificazione delle opere audiovisive destinate al Web e dei Videogiochi”.
In sede di audizione, il Vice Presidente Selli, nell’ illustrare il contributo dell’associazione inviato all’Autorità nei giorni scorsi, ha ricordato come sotto il profilo della tutela dei minori i servizi tradizionali siano vincolati a regole stringenti e siano obbligati tra l’altro, a rispettare fasce orarie e determinati limiti alla trasmissione delle opere.
Nel mondo dei nuovi media on line questi limiti ad oggi non sussistono e i grandi operatori OTT agiscono in quasi totale assenza di regole, determinando una profonda asimmetria normativa tra fornitori di servizi media audiovisivi e le piattaforme web (i c.d. OTT). I primi devono strutturare i propri palinsesti per tutelare i minori, ed adottare i sistemi tecnologici per evidenziare la natura delle opere trasmesse, prendendo gli oneri e la responsabilità di procedere alla classificazione dei contenuti e, talora, alla censura degli stessi.
Sul merito dello schema di regolamento in consultazione, si è osservato che è condivisibile la formulazione della definizione di “opera audiovisiva” che riprende la corrispondente definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), l. 220/16 e limita l’applicazione del regolamento ai soli audiovisivi che costituiscano opere dell’ingegno ed abbiano contenuto “narrativo o documentaristico”. È opportuno tuttavia specificare che per “contenuto narrativo” si intende lo sviluppo di una trama, mediante una successione di immagini. Ciò al fine di escludere dall’ambito di applicazione del regolamento i filmati diffusi tramite il web in cui il racconto è affidato, essenzialmente, alle parole (monologhi o dialoghi in situazioni statiche), nonché i filmati in cui la successione delle immagini, pur mostrando una sequenza di fatti, non dà luogo al vero e proprio sviluppo di una trama.
Si è poi auspicata l’esclusione dalla nozione di “contenuto narrativo o documentaristico” di qualsiasi audiovisivo che abbia natura giornalistica, o comunque abbia per contenuto fatti di attualità.
Con riferimento alla nozione di “opera web” contenuta nella bozza di regolamento, che rinvia alle “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (D.M. 31 luglio 2017), art. 2, comma 2, si è rilevato che sarebbe opportuno fornire una definizione ad hoc, in modo da rendere chiaro che le opere web sono costituite da opere audiovisive di narrativa o documentaristiche, non ricomprese nella definizione di “servizi di media audiovisivi” di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), TUSMAR, e che quindi non sono già assoggettate alla disciplina di cui all’art. 34. Una simile definizione chiarirebbe che le opere create per il web, ma successivamente trasmesse attraverso i canali tradizionali, non ricadono nella nuova disciplina, in quanto già disciplinate dall’art. 34 TUSMAR.
Quanto alla previsione di nuove e differenti fasce di età, si è auspicato che anche la classificazione delle “opere web” segua gli stessi criteri previsti dall’art. 34 citato (opere gravemente nocive / nocive, film vm 18 e vm 14), senza introdurre nuove sottocategorie.
Con particolare riferimento alla categoria di “Opere non adatte ai minori di anni 15” e, in particolare con riferimento ai temi del suicidio e all’autolesionismo si è suggerito di dettagliare maggiormente le modalità di rappresentazione dato che, in relazione a tale fascia di età, non può esistere un divieto tout-court di trattazione di un tema. Si è inoltre fatto presente che occorrerebbe chiarire quali siano i meccanismi per la verifica dell’età.
Si è inoltre rilevato come il regolamento favorisca le opere web, prevedendo per le stesse un meccanismo sostanzialmente premiale per le opere ritenute maggiormente educative, meccanismo del quale i media tradizionali non possono fruire.
Occorrerebbero maggiori chiarimenti in ordine all’ individuazione del soggetto tenuto ad effettuare la classificazione delle opere e ad apporre i relativi pittogrammi. Mancano altresì norme che consentano di responsabilizzare gli operatori di Hosting, che sovente sfuggono (anche per la loro collocazione al di fuori del territorio della UE) alle stringenti norme che legano i media tradizionali.
A conclusione della consultazione, lo schema di provvedimento sarà oggetto di un parere del Mibact.