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Il nuovo regolamento SINP e gli obblighi dei datori di lavoro in caso di infortunio

5 Ottobre 2016

05/10/2016

Importanti novità in tema di infortuni sul lavoro. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2016, dopo una lunga attesa, il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 maggio 2016, n. 183, che ha dettato il Regolamento sulle regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), nonchè le regole per il trattamento dei dati personali ai sensi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).

Il SINP è un sistema che consente alle pubbliche amministrazioni la condivisione di informazioni in materia di prevenzione degli infortuni e vigilanza sulle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; esso conterrà informazioni relativi a infortuni, malattie, attività di prevenzione e di vigilanza in tema di salute e sicurezza.

Tra le conseguenze più rilevanti dell’entrata in vigore della nuova norma (che avverrà il 12 ottobre prossimo) c’è la modifica delle modalità di denuncia degli infortuni. Sarà infatti obbligatoria la denuncia degli infortuni con prognosi oltre un e fino a tre giorni, finora non dovuta, ma già prevista dal T.u. sicurezza (art. 18, comma 1, lett. r, del dlgs n. 81/2008), che impone di «comunicare in via telematica all’Inail […] nonché per loro tramite, al (Sinp) sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni».

Le denunce affluiranno nella nuova banca dati.

In pratica andranno comunicati a fini statistici i dati degli infortuni che comportino assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Per l’omessa comunicazione è prevista una sanzione da 548 a 1.972,80 euro.

Tale adempimento sostituisce quello relativo al registro infortunio (registro che è stato abrogato a partire dal 23 dicembre scorso).

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Tags | Lavoro, Regolamento SINP, SINP
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