Le emittenti radio televisive locali che trasmettono messaggi autogestiti a titolo gratuito hanno diritto ad un rimborso ai sensi della l. 28/2000, norma emanata quando il settore radiotelevisivo locale operava ancora in analogico; essa appare ormai inadeguata rispetto ad un contesto in evoluzione in ragione del refarming delle frequenze.
Per le campagne referendarie e amministrative per le elezioni previste per il prossimo 12 giugno, molti FSMA inseriti nelle graduatorie di assegnazione degli LCN hanno inviato ai vari Co.re.com adesioni per la messa in onda dei MAG in regioni diverse rispetto a quelle in cui hanno la sede legale, chiedendo il rimborso contestualmente in più regioni.
Considerata tale situazione, il Corecom del Piemonte ha richiesto parere all’Agcom circa l’ammissibilità di siffatta richiesta.
L’Autorità ha prontamente risposto al quesito posto, affermando che il rimborso dei MAG agli FSMA per un territorio diverso da quello della propria sede legale può essere effettuato solo se il fornitore per il marchio sul quale intende mettere in onda i messaggi risponde ai requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 3, 4 del Regolamento DPR 146/2017.
Tale orientamento è stato confermato nella risposta data dall’Autorità a seguito di richiesta di parere formulata da un’emittente televisiva associata; l’Autorità ha infatti ribadito che con proprio parere del 12 maggio 2022 formulato a seguito di richiesta del Corecom Piemonte, ha precisato che è possibile richiedere il rimborso dei MAG in Regioni diverse da quella della sede legale solo nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dal d.P.R. n. 146/17 con riferimento al numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione.
Alla luce di quanto precede, l’Associazione TV locali interverrà presso il MISE affinché dopo la tornata elettorale di giugno, nei decreti di riparto delle prossime elezioni venga indicato che “il MAG è rimborsato alle emittenti radio televisive con sede legale nella regione di riferimento ovvero per le regioni diverse da quella della sede legale solo nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento DPR 146/2017 con riferimento al numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione”.
L’Associazione TV Locali ringrazia il Presidente del Co.re.com Piemonte e tutta la struttura per l’intervento presso l’Autorità che ha portato ad un chiarimento necessario e importante.