Come si legge nella predetta circolare, l’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero nei casi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
La misura dell’esonero è pari al 40% dell’ammontare dei con
tributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.250,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. La disciplina degli sgravi 2016 prevede, a differenza della normativa dello scorso anno, un esonero contributivo con la durata massima di 24 mesi (in luogo dei 36 precedenti). Il beneficio si applica alle nuove assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016. Saranno riesaminate d’ufficio anche le richieste di sgravio contributivo pervenute per le assunzioni effettuate dal 1/01/2016 alla data della delibera.
Commentando il provvedimento, l’INPGI ha comunicato di aver ricevuto, al 31.12.2015, 1.007 domande di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per le assunzioni di personale giornalistico con contratto di lavoro a tempo indeterminato; di queste 849 riguardano nuove assunzioni, mentre 158 sono relative a trasformazioni di contratti a tempo determinato. Tale risultato ha generato un risparmio contributivo per i datori di lavoro fino a 8.060,00 euro l’anno, per ciascuna assunzione, per una d
urata di tre anni. Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con la richiamata delibera del 28 gennaio 2016 ha preso spunto proprio da tali, notevoli, risultati del 2015, e ha deciso di recepire l’analoga norma (contenuta all’Art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità per il 2016) che ripropone, anche per il 2016, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.