In G.U. notifica per integrazione del contraddittorio. Con ordinanza n. 6124/18 dell’11 aprile 2018, la III Sezione del T.A.R. del Lazio ha autorizzato una emittente televisiva locale a provvedere, nel termine di 30 giorni dal 1 giugno 2018, all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami di un proprio ricorso -(RG.8268/2016) – in materia di LCN proposto contro l’Agcom e il Mise per l’ottemperanza alla sentenza TAR Lazio 6901/2011, confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4658/2012) e passata in giudicato.
Tale pronuncia riguarda: a) il bando per la formazione delle graduatorie dei FSMA delle regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise Puglia, Campania, Basilicata e Sardegna” del Mise pubblicato in GURI 104 del 5.5.2016; b) tutti gli atti connessi presupposti, precedenti e conseguenti; c) ogni altro adottato in violazione o elusione del giudicato ed altresì per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Le pronunce a cui ottemperare hanno sancito l’illegittimità del piano per la numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre emanato dall’Agcom con Delibera 366/10/CONS, del bando per l’attribuzione delle numerazioni, pubblicato dal Mise l’11.8.2010, nonché del decreto del Mise con il quale era stato assegnato alla ricorrente il numero LCN 187.
Nell’atto notificato si legge, tra l’altro,” Nonostante l’Agcom emanò un nuovo piano per la numerazione automatica dei canali del digitale terrestre con delibera 237/13/CONS, quest’ultima è rimasta lettera morta non entrando mai in vigore. A tutt’oggi la ricorrente è relegata sull’illegittima numerazione LCN 187, con rilevantissimi danni dei quali è stato chiesto il risarcimento”. La stessa notifica prosegue “Che il Ministero dello Sviluppo Economico abbia ignorato le citate pronunce si evince dal bando nelle cui premesse si richiama l’annullata delibera Agcom 366/10/CONS e ove all’art. 3 si specifica come siano ammessi alla procedura i soggetti titolari di autorizzazione per fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale diffusi con la relativa numerazione automatica (LCN), attribuita ai sensi della delibera 366/10/CONS. La mancata ottemperanza comporta che la ricorrente si trova a subire una situazione discriminatoria e di inferiorità rispetto ai concorrenti”. Il TAR Lazio aveva accolto in un primo momento il ricorso (Sentenza n.5274/2017). Tale pronuncia è stata poi annullata da Consiglio di Stato (Sentenza 550/2018), che ha rimesso la causa in primo grado per provvedere all’integrazione in contraddittorio mediante notifica “nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli effetti derivanti dall’assegnazione delle rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”. La camera di consiglio per il prosieguo del giudizio è fissata per il giorno 2. 12. 2018.
La richiesta di integrazione del contraddittorio è stata resa nota dalla società ricorrente mediante notifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 72 del 23.6.2018. la stessa è stata pubblicata anche sui siti internet istituzionali del Mise e dell’Agcom.