Nel frattempo la Commissione ha pubblicato delle linee guida per garantire un approccio forte a livello europeo allo screening degli investimenti esteri, in un periodo di crisi della sanità pubblica e della relativa vulnerabilità economica. L’obiettivo è preservare le imprese e i beni fondamentali dell’UE, in particolare in settori quali la salute, la ricerca medica, le biotecnologie e le infrastrutture essenziali per la nostra sicurezza e l’ordine pubblico, senza compromettere l’apertura generale dell’UE agli investimenti esteri. In base alle norme comunitarie vigenti, gli Stati membri hanno il potere di controllare gli investimenti esteri diretti (IED) provenienti da paesi terzi per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. La tutela della salute pubblica è riconosciuta come una ragione imperativa nell’interesse generale; di conseguenza gli Stati membri possono imporre misure attenuanti – come gli impegni di approvvigionamento per soddisfare esigenze vitali a livello nazionale e comunitario – o impedire ad un investitore straniero di acquisire o assumere il controllo di una società. I meccanismi nazionali di screening degli IDE sono attualmente in vigore in 14 Stati membri.
La Commissione europea ha inoltre approvato il regime di garanzia concessa dallo Stato italiano per sostenere le piccole e medie imprese colpite dall’emergenza del coronavirus, con una moratoria dei debiti contratti presso le banche. Il regime è stato notificato dall’Italia e approvato urgentemente a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020. La richiesta notificata dall’Italia alla Commissione, secondo quanto recita il comunicato interessa il rinvio dei rimborsi dei prestiti sotto forma di scoperti di conto, anticipi bancari, prestiti “bullet” con rimborso integrale alla scadenza, mutui ipotecari e leasing. Scopo della misura è alleviare temporaneamente l’onere finanziario che pesa sulle PMI colpite duramente dagli effetti economici dell’emergenza del coronavirus e mettere liquidità a disposizione delle PMI per aiutarle a preservare i posti di lavoro e proseguire l’attività. La copertura della garanzia riguarda una serie ben definita di esposizioni finanziarie ed è limitata nel tempo: il regime resterà in vigore fino al 30 settembre 2020 e la garanzia si protrarrà per 18 mesi dopo la fine della moratoria. Inoltre la garanzia copre gli obblighi di pagamento rientranti nella moratoria e il rischio assunto dallo Stato è limitato al 33 %, fermo restando il tentativo di recupero del credito da parte degli intermediari finanziari prima di ricorrere alla garanzia dello Stato. Per assicurare che la misura vada a beneficio soltanto delle PMI in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, i beneficiari ammissibili devono non aver avuto esposizioni deteriorate prima del 17 marzo 2020. Devono altresì certificare che la loro attività d’impresa ha risentito degli effetti economici dell’emergenza del coronavirus. La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56690 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le decisioni in materia di aiuti di Stato vengono anche pubblicate su internet e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.