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UE, dopo il DMA accordo politico anche sul DSA

26 Aprile 2022

Le prime rilevanze sul DMA, in attesa dei testi definitivi. Il 23 aprile la Commissione ha accolto con favore l’accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’UE sulla proposta di legge sui servizi digitali, presentata dalla Commissione nel dicembre 2020. Di tale accordo, non è ancora visionabile il testo definitivo, perché è ora soggetto all’approvazione formale dei due co-legislatori. In uno stadio analogo, con un mese circa di anticipo (accordo politico il 25 marzo scorso) la proposta coeva (anch’essa del 20 dicembre 2020) sulla legge sui mercati digitali-DMA. Dal sito della Commissione, dalle FAQ rese disponibili, sono anticipabili alcune informazioni, che riassumiamo di seguito, iniziando dal DMA. In un prossimo articolo ci dedicheremo al DSA.

A chi si applica, definizione dei gatekeeper, criteri. La legge sui mercati digitali introduce norme per le piattaforme che svolgono funzioni di controllo all’accesso (“gatekeeper“) nel settore digitale ossia  che hanno un impatto significativo sul mercato interno, rappresentando un importante punto di accesso per gli utenti commerciali verso i loro utenti finali e beneficiando, attualmente o in prospettiva, di una posizione consolidata duratura. Le imprese devono essere identificate come gatekeeper per almeno uno dei cosiddetti “servizi di piattaforma di base” (“core services”, la stessa impresa può essere identificata come gatekeeper per diversi di essi) sulla base di alcuni criteri. I tre principali criteri, cumulativi, che fanno rientrare un’impresa nell’ambito di applicazione della legge sui mercati digitali sono dimensionali, sotto il profilo economico – fatturato annuo nello Spazio economico europeo (SEE) pari o superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o capitalizzazione media pari ad almeno 75 miliardi di EUR, fornitura di un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri) – o sotto il profilo dell’accesso (più di 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile stabiliti o ubicati nell’UE e più di 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell’UE). E’ necessaria infine una posizione consolidata duratura (norma volta a non impattare sulle start up) che richiede di rispondere agli altri due criteri in tutti e tre gli esercizi finanziari precedenti. Le imprese che soddisfano tali criteri designate come gatekeeper, ma possono confutare tale presunzione con argomentazioni fondate. Anche la Commissione può avviare un’indagine e, fra l’altro, decidere comunque di identificare una piattaforma come gatekeeper anche sulla base di una valutazione qualitativa. Infine, la Commissione, quando un’impresa non goda ancora di una posizione consolidata duratura, ma è prevedibile che ne beneficerà in un futuro prossimo (“gatekeeper emergente”), può decidere che ad essa sia applicato un proporzionato sottoinsieme di obblighi. I gatekeeper, infatti, dovranno rispettare specifici obblighi e divieti.

Una volta che la legge sui mercati digitali sarà entrata in vigore, la Commissione valuterà innanzitutto se le imprese attive nei core services si qualificano come gatekeeper ai sensi della legge stessa (attraverso indagini e/o informazioni fornite dalle stesse piattaforme): entro i sei mesi successivi alla data in cui è stata identificata come gatekeeper, l’impresa dovrà rispettare gli obblighi e i divieti di legge.

I servizi di piattaforma di base (“core services”). Nel quadro dell’accordo definitivo, i core services sono 10: servizi di intermediazione online; motori di ricerca online; servizi di social network online; servizi di piattaforma per la condivisione di video; servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; sistemi operativi; servizi di cloud computing; servizi pubblicitari; browser web; assistenti virtuali. Erano 8 nella proposta originaria, gli ultimi due sono stati aggiunti in sede di negoziato. Le nuove inclusioni  rispecchiano, tra l’altro, i risultati dell’indagine di settore sull’Internet delle cose per i consumatori, che ha esaminato in dettaglio gli assistenti vocali, nonché recenti esperienze di applicazione e sviluppi relative ai browser web. Per gli assistenti vocali è stata particolarmente attiva, in sede di consultazione, l’associazione europea delle radio AER, di cui CRTV è membro associato.

Obblighi e divieti. Gli obblighi imposti ai gatekeeper riguardano sostanzialmente la garanzia di interoperabilità, maggiore libertà e trasparenza nell’installazione di app, sistemi operativi e impostazioni predefinite (incluso consentire l’installazione di software terzi interoperabili) per utenti e clienti business; inoltre, centrale, l’obbligo di fornire agli utenti commerciali l’accesso ai dati generati dalle loro attività sulla piattaforma del gatekeeper. Tale maggiore trasparenza e interoperabilità è variamente declinata, includendo per es. la facoltà per gli utenti finali di annullare l’abbonamento ai servizi di piattaforma di base del gatekeeper con la stessa facilità con cui è possibile abbonarsi, o, fondamentale, fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma l’accesso agli strumenti con cui il gatekeeper misura le prestazioni e le informazioni necessarie agli inserzionisti e agli editori per effettuare una loro verifica indipendente. È previsto infine che gli utenti commerciali non siano legati da rapporti di esclusiva.

Fra i divieti imposti ai gatekeeper rientrano, fra gli altri: il divieto di utilizzare i dati degli utenti commerciali quando i gatekeeper sono in concorrenza con loro sulla propria piattaforma; classificare prodotti o servizi del gatekeeper in modo più favorevole; imporre agli sviluppatori di applicazioni di utilizzare determinati servizi del gatekeeper;  tracciare gli utenti finali al di fuori del core service  ai fini della pubblicità mirata, senza che sia stato concesso un consenso effettivo.

Sanzioni. in caso di inosservanza dei divieti e degli obblighi è prevista la possibilità di sanzioni con ammende fino al 10% del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa, o fino al 20% in caso di infrazioni ripetute, e penalità di mora fino al 5% del fatturato mondiale totale giornaliero dell’impresa.

Ruolo centrale della Commissione UE. La Commissione può imporre misure correttive supplementari in caso di infrazioni sistematiche e, per garantire che le nuove norme siano future proof può integrare gli obblighi esistenti sulla base di un’indagine di mercato, che può tradursi in un atto supplementare (atto delegato) o in un riesame della legge sui mercati digitali e potrà designare i cosiddetti gatekeeper “emergenti”. La Commissione è l’unica autorità preposta all’applicazione delle norme stabilite nella legge sui mercati digitali. Tale applicazione centralizzata è adeguata alle attività intrinsecamente transfrontaliere dei gatekeeper e all’obiettivo della legge sui mercati digitali di istituire un quadro armonizzato con la massima certezza giuridica in tutta l’Unione europea. Tuttavia, nell’architettura di vigilanza della legge sui mercati digitali, la Commissione coopererà e si coordinerà con le autorità garanti della concorrenza e con i tribunali degli Stati membri dell’UE. L’accordo definitivo prevede inoltre che, qualora tale competenza sia prevista dal diritto nazionale, le autorità nazionali competenti potranno anch’esse indagini sui gatekeeper.

Tempistiche. Una volta adottato formalmente, l’atto, che assume la forma giuridica di un regolamento, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e si applicherà sei mesi dopo. Una volta iniziata l’applicazione, le imprese che raggiungono le soglie quantitative per l’identificazione di un presunto gatekeeper, disporranno di due mesi per notificare tali soglie quantitative alla Commissione. La Commissione disporrà di 45 giorni lavorativi per adottare una decisione che designi tale impresa come gatekeeper per ciascuno dei suoi servizi di piattaforma di base pertinenti che raggiungono individualmente le soglie quantitative. I gatekeeper designati disporranno di un termine massimo di sei mesi, dopo la decisione di designazione della Commissione, per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti.

 

 

 

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Tags | AER, CRTV, CRTV Confindustria Radio Televisioni, DMA, DMA-Digital Market Act, DSA, DSA-Digital Service Act, piattaforme on line, Unione Europea
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