Geoblocking. Il 25 Aprile anche il testo sul geoblocking è stato licenziato dalla Commissione coordinatrice (IMCO) per avviarsi verso la fase finale di negoziazione del triologo. La ratio che ha ispirato i membri della Commissione nel coordinare i diversi pareri ed emendamenti proposti dalle Commissioni è stato quello di assicurare che gli acquirenti di beni e servizi di un Paese UE siano trattati come acquirenti locali. La proposta di legge definisce specifiche situazione nelle quali il geoblocking non sarà autorizzato e i venditori non potranno applicare prezzi o condizioni discriminatorie sulla base della nazionalità, luogo di residenza permanente o temporanea.
Senza aggravi di costi gli acquirenti di un altro Paese UE potranno comprare beni anche quando il rivenditore non effettui la consegna in quel Paese, se c’è la possibilità di ritirarli presso una location concordata (NB: la legge non prevede un obbliga di consegna UE); ricevere servizi online non protetti da copyright come servizi cloud, firewalls data warehousing, website hosting, come previsto nella proposta originaria e fare prenotazioni al di fuori del paese di residenza.
Per la parte di nostro interesse, gli acquirenti di uno Stato Membro potranno inoltre, sulla base degli emendamenti proposti, “ricevere libri elettronici, e-music, giochi e software (definiti contenuti AV non coperti da copyright) se l’intermediario ha i diritti o la licenza d’uso di detti contenuti, per i Paesi interessati”.
I servizi AV, come noto, come ad es. gli eventi sportivi e i film che si basano su licenze territoriali, sono esclusi dall’applicazione di tale provvedimento. Per ora. Nel testo si richiede che la Commissione UE faccia un assessment al riguardo entro tre anni per una eventuale inclusione nel futuro. Il voto (31 pro, 2 contro, 1 astenuto) apre la fase negoziale del cosiddetto trilogo con Consiglio e Commissione UE.