Portabilità online. Dal primo aprile è entrato in vigore in tutta l’Unione europea il regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online – (UE) 2017/1128 del 14 giugno 2017. Grazie a questa misura, gli utenti potranno usufruire dei contenuti legalmente acquistati nel proprio paese (abbonamenti a servizi streaming, film, eventi sportivi, musica, e-book, videogiochi) anche in un altro Stato membro.
Le nuove regole obbligano i fornitori di tali contenuti a pagamento ad offrire accesso transfrontaliero temporaneo online ai propri sottoscrittori all’interno della UE; d’altro canto permettono loro di fornire “portabilità online” ai loro abbonati senza dover pagare i diritti per i territori relativi. La normativa si applicherà ai servizi a pagamento, ma i fornitori di contenuti gratuiti potranno decidere di applicarla.
La Commissione UE, proponente del provvedimento, lo saluta come un altro passo verso il mercato unico digitale, un successo paragonabile al roaming. In realtà la misura, contrariamente al livellamento delle tariffe telefoniche, riguarderà solo il 5,7% degli utenti (29 milioni), in rapida crescita secondo le stime della Commissione (72 milioni di utenti potenziali nel 2020): una crescita trainata dall’aumento dei consumi di contenuti a pagamento – una buona notizia, poiché si tratta di consumi legali: ma non si può non sottolineare che maggiori beneficiari di tale provvedimento saranno i grandi operatori transnazionali della Rete. Per i distributori di contenuti nazionali infatti il nuovo regolamento impone soprattutto oneri (fra cui ad es. la verifica della residenza, con la relativa gestione della modulistica e del trattamento del dato personale), o la verifica di log in e IP stranieri anche ai fini della tutela degli sfruttamenti dei diritti a valle della diffusione (per i broadcaster). Inoltre, le nuove norme non consentono ai fornitori di servizi di contenuti online di addebitare costi supplementari agli abbonati per la portabilità transfrontaliera dei loro contenuti.
Si ricorda che il regolamento è stato approvato dalla plenaria del Parlamento europeo nello scorso maggio dopo una gestazione che ha visto editori e produttori di contenuti sottolineare con forza la necessità di tutelare la filiera della valorizzazione dei diritti di autore che si declina su base territoriale.
Contenuti come a casa, come minimo. Le nuove norme non impediscono ai fornitori di servizi di offrire opzioni aggiuntive ai loro utenti che si recano all’estero, come l’accesso ai contenuti disponibili nel paese in cui stanno viaggiando.
Residenza temporanea. Il regolamento sulla portabilità si applica ad abbonati che si trovano temporaneamente all’estero. Il concetto di temporaneità, uno dei punti critici della discussione parlamentare, non è definito nel regolamento, ma ciò che si intende è che l’abbonato sia fisicamente presente in uno Stato membro diverso dallo Stato (membro) di residenza, ad esempio perché in vacanza o in viaggio di lavoro (art. 2.4). È sufficiente che l’utente risieda in un altro Stato membro. Ad esempio, un utente che vive in Belgio e che ha sottoscritto un abbonamento a un servizio di musica in streaming avrà accesso, negli altri Stati membri, alla stessa selezione musicale che ha a casa. La portabilità dei contenuti online sarà disponibile se l’utente è un pendolare che si sposta tutti i giorni in un altro Stato membro. I fornitori di servizi dovrebbero informare i loro abbonati delle condizioni precise delle loro offerte di portabilità.
Verifica del paese di residenza. Il momento della conclusione e del rinnovo del contratto è quello in cui i fornitori di contenuti dovranno verificare il paese di residenza degli abbonati. Il regolamento prevede un elenco chiuso di metodi di verifica, così da limitare le interferenze nella vita privata dei consumatori. Tra questi sono inclusi gli estremi dei pagamenti, il pagamento di un canone per i servizi di radiodiffusione, l’esistenza di un contratto di connessione a internet o di utenza telefonica, controlli dell’indirizzo IP o la dichiarazione dell’indirizzo di residenza fatta dall’abbonato. I fornitori di servizi potranno applicare fino a due metodi di verifica tra quelli elencati. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire in conformità alle norme dell’UE sulla protezione dei dati.
Servizi online gratuiti a discrezione del fornitore. I fornitori di servizi di contenuti online gratuiti potranno scegliere se “beneficiare” o meno delle nuove norme recita la Q&A sul sito della Commissione. Qualora decidano di consentire la portabilità a norma del nuovo regolamento, saranno tenuti a rispettare tutte le norme che si applicano ai servizi a pagamento fra cui ad es. il fatto che gli abbonati dovranno connettersi tramite log-in per accedere ai contenuti quando sono temporaneamente all’estero e i fornitori di servizi dovranno verificare lo Stato membro di residenza dell’abbonato.
Contenuti sportivi . Le nuove norme si applicheranno anche a vari servizi di contenuti sportivi online, eventi o pacchetti offerti online oppure nel caso in cui un organizzatore di eventi sportivi crea un servizio di contenuti online dedicato.
Emittenti pubbliche. Tra i servizi di contenuti online disciplinati dal regolamento possono rientrare anche quelli offerti dalle emittenti pubbliche se:
- i consumatori possono già accedere ai servizi su diversi dispositivi e non solo su un’infrastruttura specifica;
- i programmi televisivi sono forniti ad abbonati di cui il fornitore verifica lo Stato membro di residenza;
- i servizi di contenuti online sono forniti a pagamento, oppure il fornitore ha deciso volontariamente di avvalersi delle nuove norme sulla portabilità.
Emittenti televisive. Se un’emittente televisiva che offre contenuti online nello Stato membro di origine è soggetta alle nuove regole di portabilità, sarà possibile visualizzare i propri contenuti quando si è temporaneamente all’estero in un altro Stato membro. Al contrario, l’accesso ai contenuti offerti in uno Stato membro diverso dal paese d’origine non è coperto dalle nuove regole di portabilità. Tuttavia, i consumatori vorrebbero che alcuni programmi televisivi e radiofonici beneficiassero della proposta di regolamento sulle trasmissioni e le ritrasmissioni online delle emittenti radiotelevisive attualmente in corso di negoziazione.
Il collegamento con il regolamento (ri)trasmissione online e la posizione di CRTV. Su tale proposta CRTV si è espressa nell’aprile scorso (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie) e, semplificando, ha espresso dubbi sulla valutazione di impatto sull’intero sistema della produzione audiovisiva, soprattutto per il sistema delle licenze paneuropee, auspicato e la limitazione del principio delle esclusive, su cui si basa la remunerazione dei diritti. Riguardo all’applicabilità del principio del paese d’origine, ha richiesto maggiori dettagli in alcune definizioni (servizi accessori alla radiodiffusione, definizione di Catch up Tv e VOD) o riferimenti (libertà contrattuale) contenuti nel testo. Soprattutto l’Associazione ha lamentato l’esclusione degli OTT dal rispetto della norme di ritrasmissione che pure rappresentano un elemento quantitativamente molto importante nel fenomeno in esame. “Ciò può tradursi in un ennesimo vantaggio competitivo a favore degli stessi OTT. Questi ultimi infatti offrono servizi spesso non distinguibili da quelli delle ritrasmissioni prese in considerazione dal regolamento” che dovrebbe viceversa dotarsi di disposizioni specifiche su questo punto, con meccanismi specifici di tutela del diritto d’autore.
ALLEGATI
Comunicato stampa – Commissione europea
Factsheet – Travel with Your Online Content Across the EU
Regolamento (UE) 2017/1128 del 14 giugno 2017