Voto in autunno, vigenza 21 mesi dopo la pubblicazione. Mercoledì 6 giugno, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno confermato l’accordo politico raggiunto in via preliminare il 26 aprile scorso sulle norme che si applicheranno ai media audiovisivi in tutta l’UE (Revisione Direttiva SMAV). Il testo approvato, salvo alcune limature “tecniche”, chiude la fase di negoziazione del cosiddetto Trilogo e andrà in votazione in plenaria al Parlamento europeo il prossimo autunno per l’approvazione
formale. Secondo quanto attualmente previsto, la nuova direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro 21 mesi dalla pubblicazione. Le principali novità includono (secondo quanto riassunto nel documento di Q&A aggiornato pubblicato sul sito della Commissione):
- l’estensione alle piattaforme per la condivisione di video dell’applicazione delle norme europee per il settore audiovisivo. Quali norme? Gli obblighi estesi ai nuovi operatori sono quelli volti a proteggere i minori dai contenuti nocivi, e il pubblico tutto dall’istigazione alla violenza o all’odio e a contenuti che costituiscono reati (pubblica provocazione a commettere reati terroristici, pornografia infantile e razzismo o xenofobia). Gli obblighi andranno specificati su base co-regolamentare. Le misure da mettere in atto, che andranno ad integrare la direttiva e-commerce dovranno includere: meccanismi di segnalazione e reporting, sistemi di verifica dell’età, sistemi di valutazione del contenuto da parte degli utenti o degli uploader o sistemi di controllo parentale, oltre a chiarezza su termini e condizioni di un divieto per gli utenti di condividere contenuti lesivi. Inoltre, ai sensi della direttiva rivista, le piattaforme di condivisione di video devono anche rispettare determinati obblighi per le comunicazioni commerciali di cui sono responsabili e trasparenti in merito alle comunicazioni commerciali dichiarate dagli utenti sui contenuti caricati.
Si definiscono piattaforme per la condivisione video i servizi commerciali destinati al pubblico il cui scopo principale (o “funzionalità essenziale”) è la fornitura di programmi e video generati dagli utenti e resi disponibili su reti di comunicazione elettronica. Tali contenuti sono organizzati in modo determinato dal fornitore del servizio, mediante visualizzazione, etichettatura e sequenziamento. Secondo le Q&A rientrano in tale categoria sia ad es. Youtube che Facebook. Gli Stati membri in fase di attuazione sono in grado di adottare regole più rigide per le piattaforme di condivisione di video soggette alla loro giurisdizione, ma tutte le misure previste dalle nuove norme dovranno rimanere compatibili con l’esenzione dalla responsabilità per gli intermediari digitali prevista dalla direttiva sul commercio elettronico.
- Rafforzamento del principio del paese d’origine: il testo richiede maggiore chiarezza in merito a quali norme dello Stato membro si applicano e maggiore trasparenza tra gli Stati membri in materia di giurisdizione (banca dati dei fornitor); allineamento delle procedure in caso di eccezioni al paese di origine e dei motivi di deroga (gravi rischi per la salute pubblica e provocazione pubblica a commettere reati terroristici), una nuova procedura di urgenza per pubblica sicurezza/reati terroristici.
- Pubblicità: contenuti e tetti: “Le nuove norme mirano a trovare il giusto equilibrio tra protezione dei consumatori, in particolare la protezione dei consumatori più vulnerabili (ad esempio minori) e un sistema più flessibile per le emittenti televisive, tenendo conto delle nuove realtà di mercato”. Sono rafforzate le disposizioni per proteggere i minori da comunicazioni commerciali audiovisive inappropriate riguardo all’alimentazione (alimenti ricchi di grassi, sale, sodio e zuccheri), incoraggiando codici di condotta a livello di UE, ove necessario. la pubblicità del tabacco rimane vietata in tutti i tipi di media. Per quanto riguarda la pubblicità di alcolici, i colegislatori del trilogo hanno convenuto di incoraggiare un ulteriore sviluppo dell’autoregolamentazione o della coregolamentazione.
Per le emittenti radiotelevisive il limite di pubblicità diventa del 20% del tempo di trasmissione dalle 6:00 alle 18:00 e la stessa quota è consentita durante il prime time (dalle 18:00: 00 a mezzanotte). Una maggiore flessibilità che dovrebbe avere un “impatto economico positivo per le emittenti televisive e aumentare la loro capacità di investire in contenuti audiovisivi”.
- Promozione di opere europee. Secondo le nuove regole, le emittenti televisive continueranno a essere obbligate a trasmettere almeno il 50% di opere europee (incluso il contenuto nazionale). I servizi VOD dovranno garantire almeno il 30% di contenuti europei nei loro cataloghi e visibilità. Le nuove regole includono un’esenzione obbligatoria per le aziende con un basso turnover e pubblico.
Ad una prima lettura (il testo definitivo non è ancora accessibile) appare evidente che nonostante le dichiarazioni di principio le nuove norme sono state molto timide nel delineare un quadro a prova di futuro per l’audiovisivo europeo, come CRTV, come del resto molte altre associazioni di categoria europee, aveva richiesto in tutte le occasioni istituzionali di dibattito sul testo. Si è lontani da una effettiva estensione di responsabilità, o forme di accountability per i nuovi operatori del web, (come ad es. previste con il GDPR o, in prospettiva, per le notizie false e la disinformazione online), nonché da un intervento incisivo in un’ottica di level playing field. E questo nonostante tali operatori siano diretti concorrenti nel settore audiovisivo per le risorse (pubblicitarie e pay), l’attenzione e i contenuti con gli operatori “tradizionali” e abbiano già acquisito una posizione ampiamente dominante nel settore audiovisivo.
Digital Single Market: updated audiovisual rules