In una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, l’antitrust italiano elenca una serie di proposte per un disegno di legge per la concorrenza. Fra queste una parte è dedicata a delineare nuovi strumenti e poteri per arginare la dominanza sul mercato delle piattaforme digitali: un tassello che sembra allinearsi alle discussioni in ambito UE sull’atto per il mercato Unico Digitale (DMA – la proposta di regolazione della Commissione è ora sottoposta alla consultazione pubblica prima di iniziare l’iter legislativo); ma anche ai segnali di regolazione di aspetti della concorrenza digitale che vengono da diversi mercati nazionali, quali la Germania, la cui disciplina al riguardo è espressamente presa a modello dall’Antitrust , o ad es. l’ Australia (il recente News Media Bargaining Code, per lo specifico aspetto della remunerazione dei contenuti informativi, ma inserito all’interno della legge sulla concorrenza).
Il 23 Marzo Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha inviato al Presidente del Consiglio una segnalazione in vista della Legge annuale 2021 sulla concorrenza. Nella segnalazione, che si snoda attraverso 105 pagine, alla sezione VII, “poteri dell’Autorità e modifica della legge 287/90”, l’AGCM richiede modifiche alla suddetta legge finalizzate ad “adeguare la strumentazione attualmente a disposizione alle sfide poste dall’economia digitale”. A questo specifico riguardo l’Autorità richiede una integrazione della normativa sull’abuso di dipendenza economica e il rafforzamento dei poteri in materia di contrasto al potere di mercato delle imprese che operano in più mercati.
Abuso di dipendenza economica: presunzione relativa, pratiche scorrette. Per rendere le previsioni sull’abuso di dipendenza economica “più appropriate ed efficaci rispetto alle caratteristiche e in particolare al potere di intermediazione delle grandi piattaforme digitali” Agcm propone di introdurre una “presunzione relativa di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con una impresa che offre servizi di intermediazione di una piattaforma digitale quando quest’ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori” (es. effetti di rete, disponibilità dei dati). La “presunzione relativa” lascia alla piattaforma la possibilità di dimostrare la non sussistenza della dipendenza economica per le imprese terze, attuando un’inversione dell’onere della prova. La proposta è integrata con una lista (esemplificativa e non esaustiva) di pratiche vietate, quali ad es: imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto o di vendita, o altre condizioni contrattuali gravose, ingiustificate, retroattive o extracontrattuali; condizioni diverse per prestazioni equivalenti; rifiutare l’interoperabilità dei prodotti o servizi di portabilità dei dati; subordinare la conclusione o prosecuzione di contratti anche in relazione all’utilizzo dei dati; condizionare la qualità del servizio offerto al trasferimento di dati in misura non necessaria o non proporzionata.
Rafforzamento poteri di contrasto per imprese operanti in diversi mercati: il modello tedesco. Al fine di contrastare più efficacemente le distorsioni concorrenziali, “in particolare nei mercati in cui è presente una piattaforma digitale ovvero operano imprese che necessitano di tale piattaforma per accedere agli utenti finali o ai fornitori“, l’Autorità auspica l’introduzione di una specifica disposizione, modellata sull’esperienza tedesca (art. 19 della legge tedesca sulla concorrenza) che attribuisce la possibilità definire determinate imprese “di primaria importanza per la concorrenza in più mercati” e vietare loro comportamenti ritenuti distorsivi della concorrenza, salvo che tali imprese non dimostrino che le condotte sono giustificate (nuovamente, inversione dell’onere della prova). La qualificazione avviene attraverso determinati indici di misurazione quali: possesso di posizione dominante in uno o più mercati; grado di integrazione verticale e/o presenza su mercati contigui; accesso ai dati rilevanti per la concorrenza; importanza delle attività svolte per consentire a imprese terze l’accesso ai mercati di approvvigionamento o di sbocco e influenza sull’attività economica di imprese terze. Il provvedimento con cui l’impresa viene definita di primaria importanza dura 5 anni, per verifica e aggiornamento periodico. La sanzione prevista è pecuniaria, ma può essere corredata da richiesta di rimedi comportamentali o strutturale.
Gli interventi sulle piattaforme digitali sono solo una parte del documento che si propone di utilizzare la disciplina della concorrenza per il rafforzamento della ripresa e la crescita economica, in un’ottica di semplificazione e coordinamento sovranazionale. L’AGCM ha accolto l’invito arrivato dal Presidente del Consiglio, professor Mario Draghi, durante il discorso per la fiducia al Governo pronunciato nell’Aula del Senato della Repubblica lo scorso 17 febbraio cui è seguita richiesta formale in data 8 marzo, recita il comunicato.. All’interno della segnalazione altre parti di potenziale interesse per il settore includono: reti e investimenti per la digitalizzazione; portabilità dei fondi pensionistici; modifiche alla disciplina dei diritti di voto nelle società per azioni, allineamento con le norme europee (modifiche al sistema di notifica delle operazioni di concentrazioni, trattamento delle imprese comuni, termine per le istruttorie sulle concentrazioni, introduzione della procedura di transazione, poteri sanzionatori).