“Per utilizzare le opere della piattaforma, anche caricate da terzi, Meta è tenuta a stipulare un accordo con il titolare dei diritti”: Agcom interviene in punta di diritto alla Camera, dopo la richiesta di informazione alle parti. Agcm apre un’istruttoria e avvia un procedimento cautelare. Il 3 aprile si è svolta l’audizione del Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella, di fronte alle Commissioni riunite Cultura (VII) e Trasporti (IX) della Camera in merito al mancato accordo tra la società Meta e la Società italiana degli autori ed editori (Siae), audizione riferita in particolare alla tutela del diritto d’autore nell’ambito delle attività dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. E’ notizia di oggi, 5 aprile, che l’Autorità per la Garanzia della Concorrenza del Mercato ha aperto una istruttoria per presunto abuso di dipendenza economica da parte di Meta nei confronti di Siae e, contestualmente, avviato un procedimento cautelare.
Agcom, chiarimenti in premessa. Il Presidente ha esordito con alcuni chiarimenti, indicando che l’Autorità non ha ricevuto alcuna sollecitazione, né da Siae né da Meta. Gli uffici dell’Autorità, in data 27 marzo, hanno rivolto una formale richiesta di informazione (in base ai poteri di vigilanza, si v. oltre) ed è in attesa di una risposta da entrambi. Ha riferito inoltre di aver incontrato il Presidente della Siae che, senza formulare alcuna istanza ufficiale, ha esposto gli stessi argomenti resi noti nell’audizione formale alle stesse Commissioni (si veda).
Primo accordo in applicazione della direttiva copyright. Lasorella ha quindi rilevato che il caso assume una valenza specifica in ragione del fatto che l’accordo, laddove sottoscritto, rappresenterebbe una prima applicazione della direttiva n. 790/2019, sul diritto d’autore, e della relativa normativa di applicazione; e che da questa vicenda sembrano emergere alcuni profili problematici che saranno approfonditi dall’Autorità. Tra questi rientra la riflessione sulla natura di Meta, il ruolo della Siae, la presenza di opere caratterizzate da repertori misti, la necessità di trasparenza nella comunicazione delle informazioni, l’implicazione dell’esistenza di titolari di diritti connessi alle opere soggette a rimozione.
I due plessi normativi di riferimento. Lasorella ha illustrato il quadro normativo di riferimento. Si tratta di due plessi normativi distinti: quello che discende dalla Direttiva cosiddetta “Barnier” (2014/26/UE), che ha regolato i rapporti tra utilizzatori e detentori di diritti; e quello derivato dalla Direttiva Copyright (2019/790/UE), che si sofferma sui diritti degli utenti e sul rispetto del diritto d’autore. Queste direttive si inseriscono in un quadro di aggiornamento della disciplina complessiva di tutto il settore digitale. L’articolo 17 della direttiva copyright, in particolare, chiarisce il principio secondo cui il prestatore (in questo caso Meta) effettua un atto di comunicazione al pubblico quando consente ai propri utenti di caricare contenuti protetti dal diritto d’autore. Quindi l’autorizzazione può essere ottenuta anche mediante accordo di licenza e non è opponibile il regime di esenzione previsto dalla Direttiva E-commerce. In mancanza di autorizzazione il prestatore è responsabile, salvo il caso in cui dimostri di aver profuso “massimi sforzi” per ottenere l’autorizzazione stessa. In sintesi, un punto fermo è quello per cui, Meta è tenuta a stipulare un accordo con il titolare dei diritti per utilizzare le opere sulla piattaforma, anche caricate da terzi. È la direttiva Barnier, tuttavia, a offrire gli elementi utili in relazione alla vicenda in questione, nella parte che contiene lo specifico riferimento ai principi cui devono uniformarsi i rapporti tra gli utilizzatori e le entità che rappresentato i detentori di diritti. Il decreto legislativo n. 35 del 2017, con il quale è stata recepita tale direttiva, all’articolo 22, disciplina i rapporti tra questi due soggetti. Tale norma prevede che gli organi di gestione collettiva e gli utilizzatori debbano condurre, in buona fede, negoziazioni per la licenza sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie; prevede inoltre che la concessione delle licenze avvenga a condizioni eque, non discriminatorie e sulla base di criteri chiari, oggettivi e ragionevoli. Il successivo articolo 23 stabilisce quali sono le pertinenti informazioni. In sostanza, il combinato disposto dei due articoli chiarisce che lo scambio delle informazioni tra le parti non è fine a sé stesso, ma funzionale al raggiungimento di un accordo.
Il ruolo dell’Agcom. Sul caso in esame Lasorella ha rilevato che il ruolo dell’Agcom discende dal decreto legislativo n. 35 del 2017, che attribuisce all’Autorità un ampio potere di vigilanza: tale potere ha giustificato l’iniziativa intrapresa di fare una richiesta di informazione dettagliata sia a Meta che alla Siae, come accaduto in precedenza con altri soggetti, tra cui Netflix. E ha osservato che il mancato rispetto del principio di condurre in buona fede la negoziazione può determinare una responsabilità, il cui accertamento può legittimare l’Agcom a diffidare la parte in violazione. L’atteso riscontro alla richiesta inviata consentirà di inquadrare il caso, allo scopo di calibrare il tipo di intervento.
Le domande degli onorevoli presenti si sono concentrate sulla quantificazione degli introiti ottenuti da Meta grazie ai contenuti della Siae, eventuali criteri per calcolarli, tempistica dell’intervento dell’Autorità e del negoziato. Il presidente ha precisato che il caso Meta-Siae non è riconducibile alle nuove disposizioni, che hanno attribuito all’Agcom poteri volti alla risoluzione della controversia come accade, ad esempio, per quanto concerne le trattative in materia di equo compenso e in altri settori che riguardano i diritti connessi. Ha ribadito che l’Autorità ad oggi sconta la mancanza di elementi informativi sulla vicenda. Sulla tempistica del negoziato, ha affermato che è un tema affidato alle parti, ci sono regole che disciplinano le modalità con le quali devono avere corso le trattative: ove questo non venisse riscontrato, in base agli elementi richiesti, l’Autorità diffiderà le parti ad utilizzare tali criteri. Tuttavia, non essendoci una norma espressa in questo specifico caso, l’Agcom non ritiene di avere un potere autoritativo in caso di mancato accordo.
Agcm, possibile abuso di dipendenza economica posta in essere da Meta nei confronti di Siae. Gli elementi costitutivi della fattispecie ipotizzano la sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti diMeta, l’abusività della condotta di Meta e la rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame.
In particolare, recita il comunicato, Meta potrebbe aver indebitamente interrotto le trattative per il rinnovo del contratto scaduto senza fornire a Siae le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità, eliminando, inoltre, i contenuti musicali tutelati da Siae dalle proprie piattaforme social. Tale condotta potrebbe comprimere significativamente la capacità competitiva di Siae sui mercati interessati, impedire agli autori che rappresenta di raggiungere la categoria di utenti che fruisce delle piattaforme social, con possibili ripercussioni sugli autori rappresentati da altre collecting contitolari dei diritti, effetti negativi per la remunerazione dei diritti connessi, limitazioni della possibilità di scelta dei consumatori. Contestualmente all’istruttoria, l’Antitrust ha avviato anche il procedimento per adottare eventuali misure cautelari ex art. 14-bis della legge n. 287/1990. Tale intervento è volto a garantire la riattivazione di un processo di negoziazione tra Meta e SIAE, nel rispetto dei canoni della buona fede, trasparenza e equità,e pervenire, entro un termine ragionevole, alla conclusione di un accordo. In particolare, il processo di negoziazione dovrebbe fondarsi sulla tempestiva disclosure delle informazioni necessarie a pervenire ad una remunerazione proporzionata ai ricavi di Meta derivanti dalle utilizzazioni e sulla piena condivisione dei modelli economici sottostanti alla elaborazione della stessa; sul pieno ripristino della disponibilità dei contenuti musicali tutelati da SIAE sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni e comunque per tutta la durata del procedimento (che deve concludersi entro il 31 dicembre 2024).