La legge europea sui servizi digitali (DSA nell’acronimo inglese) si avvia alle fasi finali di negoziazione inter-istituzionale all’interno del “Trilogo” (Consiglio, Commissione e Parlamento). Con l’occasione le associazioni media europee – 8 i totale, in rappresentanza delle televisioni e delle radio commerciali (rispettivamente, ACT e AER), dei broadcaster pubblici (EBU), delle concessionarie media (EGTA), della stampa periodica (EMMA) e quotidiana (ENPA), degli editori in generale (EPC) e degli operatori dell’informazione (NME) – si sono rivolte con una dichiarazione congiunta ai team negoziali per garantire sostenibilità e sviluppo al settore media con proposte migliorative del testo. Le grandi piattaforme online sono diventate infatti importanti porte di accesso per reperire e consumare contenuti multimediali professionali con gravi ripercussioni sulle attività online degli operatori media. Nel documento diffuso si richiamano all’attenzione i maggiori punti critici dell’intervento normativo (regolamento) .
Tutela dei contenuti editoriali. Il punto di attenzione è sui termini e condizioni imposti unilateralmente dalle piattaforme di condivisione video, ormai importanti vie di accesso per i cittadini ai contenuti dei media editoriali (stampa, audiovisivi, radio) online. Le decisioni delle piattaforme possono creare seri blocchi alla portata editoriale delle organizzazioni di media
Attribuzione dei contenuti ai brand mediatici. Il DSA dovrebbe garantire che l’identità (ad es. loghi/branding) delle dei media e di tutti gli altri utenti aziendali sia chiaramente visibile insieme ai contenuti, ai beni e ai servizi offerti su piattaforme di terze parti. Tale identificazione, con il connesso portato di responsabilità editoriale, che rimane elemento distintivo dei media, sia facile per l’utente anche di social network, aggregatori di notizie o motori di ricerca,.
Pubblicità mirata. La pubblicità personalizzata rimane una fonte di reddito indispensabile per il settore dei media. È un modo, in particolare per i media commerciali, di mantenere i contenuti online aperti e accessibili a tutti. Preso atto delle preoccupazioni in relazione al trattamento dei dati a fini pubblicitari espresse, in particolare, dai membri del Parlamento europeo durante le discussioni sulla DSA e in particolare riferite ai cosiddetti “dark patterns” e la sicurezza dei minori su internet, le disposizioni emendate attualmente in discussione vanno oltre le attuali norme sulla protezione dei dati del GDPR; ciò porta a un conflitto di regole e a sfide applicative, peraltro con la richiesta di disciplinare tali aspetti più pertinentemente all’interno del regolamento e-privacy. Si sottolinea inoltre che le capacità di raccolta ed elaborazione di dati di massa riguarda specialmente le piattaforme gatekeeper, come individuati nel Regolamento DMA (Digital Market Act) e che eventuali restrizioni estese erga omnes andrebbero contro lo spirito del DSA.
KYBC – Conosci il tuo cliente business. Nell’economia odierna, le aziende non dovrebbero operare senza identificarsi accuratamente: il principio che ciò vale per il mondo offline deve valere anche per quello online è peraltro il motivo per cui la Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE (ECD) a suo tempo ha introdotto l’obbligo per le imprese di identificarsi sui propri siti web (articolo 5). Tuttavia, gli operatori che traggono profitto dalla diffusione di contenuti illegali sono finora sfuggite a questo obbligo senza subire conseguenze. Molti Stati membri hanno manifestato il loro sostegno alla dichiarazione congiunta di Italia e Spagna, chiedendo che le disposizioni Know-Your-Business-Customer (KYBC) siano affrontate durante i negoziati interistituzionali.
Principio del paese di origine. Il principio del Paese di origine (COO) è uno dei principi cardine della Direttiva sul Commercio Elettronico (articolo 3) e da vent’anni costituisce un prerequisito effettivo e necessario per la distribuzione transfrontaliera di stampa e contenuti mediatici, garantendo che i fornitori di contenuti multimediali possano fornire i propri servizi a livello transfrontaliero in qualsiasi Stato membro dell’UE. Tale principio, che di fatto costituisce una salvaguardia contro la censura e l’incertezza giuridica, la libertà di espressione e della proprietà intellettuale, deve essere mantenuto nel DSA, e non deve essere consentito a uno Stato Membro di rimuovere i contenuti legalmente pubblicati in un altro Stato Membro sulla base delle sue leggi più severe.
Fra le altre questioni sollevate, l’interazione tra DSA e altre norme settoriali (es. norme sul diritto d’autore e norme specifiche per i media audiovisivi, come delineate nelle recenti direttive) recepite negli Stati Membri e, cruciale, il tema della responsabilità dei motori di ricerca, per cui si mantiene una esenzione di responsabilità che li esclude anche da obblighi di agire in base ad avvisi, con impatti ingenti sulla diffusione illegale dei contenuti online. Il tema riguarda in particolare la definizione del ruolo dei motori di ricerca, assimilati a “servizi di memorizzazione nella cache” contenuta nell’approccio generale del testo del Consiglio.
Per i dettagli si veda il documento completo a questo link. Per la posizione espressa da CRTV sul DSA e altre disposizioni UE di rileivo per il settore si veda qui.