L’approvazione del DSA e del DMA costituisce un passo avanti fondamentale nella regolazione dell’ambiente online: gli aspetti da migliorare, il ruolo delle norme applicative e delle misure di enforcement, il tema dei tempi della vigenza e della effettiva applicabilità. Nella plenaria del 5 luglio il Parlamento Europeo ha approvato i testi relativi alla Legge sui mercati digitali (Digital Market Act – DMA) e alla legge sui servizi digitali (Digital Services Act – DSA), che sono usciti dal dialogo interistituzionale (il cosiddetto “Trilogo”, ossia Consiglio, Commissione e Parlamento UE) nella scorsa primavera. Entrambi hanno ottenuto maggioranze ampie, il DMA è stato adottato con 588 a favore (11 contro e 31 astenuti) il DSA con 539 voti a favore (54 contro e 30 astenuti).
I due regolamenti intendono normare i mercati digitali connessi, ponendo in capo alle grandi piattaforme (VLOPs, Very Large Platform Operators, DSA), che all’interno di essi sono dominanti o in una posizione di controllo dell’accesso ai servizi di base (gatekeepers on core services, DMA), vincoli e obblighi monitorati e sanzionabili. Semplificando al massimo, le due leggi, che si sostanzieranno in regolamenti direttamente vigenti all’interno degli Stati Membri dell’Unione, introducono regole per rendere i mercati digitali effettivamente contendibili (DMA) e per delineare profili di responsabilità delle piattaforme online analoghi a quelli che si applicano all’ambiente offline (DSA).
Si tratta di un primo passo importante verso l’equità normativa e regolamentare da lungo tempo richiesta dagli operatori europei – e dalle associazioni che li rappresentano, fra cui CRTV – che hanno subìto l’asimmetria di mercato che ne è derivata come una pesante ipoteca sulla loro sostenibilità e sviluppo; di un passo che deve essere verificato nel dettaglio del testo definitivo (ancora non accessibile) e che deve essere corredato di strumenti applicativi e di enforcement all’altezza della sfida. Di un passo , soprattutto, che sarà compiuto a partire dal 2024, ipotizzando la tempestività di tutte le azioni che devono discendere dopo questo voto, ossia: approvazione formale da parte del Consiglio, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della UE, approntamento delle disposizioni di applicazione ed enforcement, proposta, verifica e controllo degli adeguamenti richiesti.
I commenti politici degli Eurodeputati. Ciò premesso, ora è il momento di festeggiare l’obiettivo raggiunto e di delineare la forma che prenderà il nuovo quadro normativo, dai primi commenti politici degli stakeholder istituzionali, fra cui i relatori delle commissioni coinvolte a vario titolo (leading e shadow) e con diversi poteri di intervento sul testo.
Sul DMA, il relatore Schwab (PPE, Germania) ha sottolineato l’importanza di mantenere i mercati aperti, garantire la trasparenza sul funzionamento degli algoritmi, l’interoperabilità, le regole di equità per i motori di ricerca e i social media e un quadro che garantisca che le aziende non possano più sfruttare la loro posizione di vantaggio, e che “i migliori, piuttosto che i più grandi, possano prosperare nel mercato unico”.
Nel suo intervento la relatrice sul DSA Schaldemose (S&D, Danimarca) ha evidenziato l’importanza di stabilire regole nel mondo digitale, fra cui, fondamentali, vincoli di trasparenza e valutazione del rischio per le piattaforme e i loro algoritmi. La relatrice si è dichiarata soddisfatta, riguardo alla pubblicità mirata, della protezione ottenuta per i minori e i dati sensibili, meno sul testo finale relativo alla clausola KYBC (Know Your Business Client).
Più critici due eminenti eurodeputati in tema di dossier digitali e tecnologici, vale a dire Patrick Breyer (Verdi, DE) e Marcel Kolaja (Verdi, CZ), relatori ombra sul provvedimento. Secondo Breyer, pubblicità politica ed e-privacy sono due dossier ancora aperti in cui sarà possibile riprendere il tema della pubblicità basata sulla sorveglianza e delle tutele per la conservazione e il monitoraggio dei dati.
Gli eurodeputati della Commissione CULT, che purtroppo ha avuto solo poteri consultivi sulle norme, Verheyen (PPE, Germania) e Kammerevert (S&D, DE) hanno commentato che la cosiddetta clausola KYBC non è stata sufficientemente presa in considerazione per la rimozione delle offerte illegali, rilievo sollevato anche da CRTV in fase di consultazione sul testo; e che nonostante l’evoluzione positiva delle condizioni contrattuali contro le posizioni dominanti nel mercato, il timore è che il DSA non tuteli a sufficienza da interventi sui contenuti editoriali e che la normativa predisposta, nonostante le buone intenzioni, possa non essere sufficiente invitando la Commissione a ricordarlo in sede di lavori sul Media Freedom Act.
Applicazione ed enforcement, il ruolo della Commissione. Diversi eurodeputati, compresi i relatori, hanno parlato della necessità di un’applicazione effettiva da parte della Commissione europea, che è il principale responsabile dell’applicazione del DMA e delle norme relative alle VLOPs del DSA. “La prova della legge sta nella sua applicazione” ha dichiarato la Presidente della Commissione Vestager che, insieme al commissario Breton, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dalle istituzioni e dalla Presidenza francese – il cui semestre si è appena concluso, passando la mano alla presidenza ceca dal 1° luglio.
Operativamente enforcement e misure applicative, con particolare attenzione al DMA, saranno gestiti congiuntamente dalla DG COMP e dalla DG CNEC. La commissione vanta ampie competenze interne – si pensi alle agenzie specializzate, al Centro comune di ricerca, ecc. – ma non è escluso il ricorso anche a esperti esterni. Il confronto con i gatekeeper è già iniziato con colloqui di pre-notifica e designazione con proposte su come conformarsi al regolamento e al controllo.
In questa fase sarà importante il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, come sono ad es. le associazioni di categoria nazionali, come CRTV, o europee sotto forma di terze parti: esse, espressamente previste in diversi articoli (es. informazioni di mercato, prove/dettagli tecnici di non conformità, efficacia dei rimedi, valutazioni sui rapporti), possono giocare un ruolo importante di sostegno alla Commissione per colmare le asimmetrie informative.
Tempi di pubblicazione, vigenza e applicabilità effettiva degli obblighi. Una volta formalmente adottati dal Consiglio, il 18 luglio (DMA) e a settembre (DSA), entrambi gli atti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE, presumibilmente in autunno, per entrare in vigore venti giorni dopo, ma:
- Le misure del DMA, di fatto, saranno pienamente applicate a partire dal primo semestre 2024 (si vedano i tempi della procedura di notifica, designazione, controllo nello schema riportato qui sotto);
- Il DSA sarà direttamente applicabile in tutta l’UE quindici mesi dopo la pubblicazione o dal 1° gennaio 2024 (qualunque sia la data posteriore). Per quanto riguarda gli obblighi per le piattaforme e i motori di ricerca online di grandi dimensioni, (VLOPs), il DSA si applicherà prima, quattro mesi dopo essere stati designati come tali dalla Commissione.
DSA – per un ambiente online aperto e più sicuro
Obblighi chiari per i fornitori di servizi digitali come social media o mercati online. Questi obblighi sono commisurati alle dimensioni e ai rischi che le piattaforme comportano. Tali obblighi comprendono: nuove misure per contrastare i contenuti illegali online e l’obbligo per le piattaforme di reagire rapidamente; il potenziamento della tracciabilità e dei controlli sugli operatori commerciali nei mercati online; più trasparenza e responsabilità delle piattaforme; il divieto di pratiche ingannevoli e di alcuni tipi di pubblicità mirata. Le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi (a partire da 45 milioni di utenti mensili), che presentano il rischio più elevato, dovranno rispettare obblighi più rigorosi applicati dalla Commissione, fra cui la prevenzione di rischi sistemici e l’obbligo di sottoporsi ad audit indipendenti. Queste piattaforme dovranno inoltre offrire agli utenti la possibilità di scegliere di non ricevere raccomandazioni basate sulla profilazione. Dovranno anche consentire l’accesso ai propri dati e algoritmi da parte delle autorità e dei ricercatori autorizzati. DMA – la disciplina dei gatekeeper Obblighi per le grandi piattaforme online che operano sul mercato digitale come “gatekeeper” per garantire un ambiente commerciale più equo e più servizi per i consumatori. Tali obblighi includono: consentire a terzi di interagire con i propri servizi; consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano nella piattaforma del gatekeeper. Divieti: classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole (autoagevolazione); impedire agli utenti di disinstallare facilmente qualsiasi software o applicazione pre-installata; elaborare i dati personali degli utenti a fini di pubblicità mirata, senza il loro esplicito consenso. Sanzioni: la Commissione può imporre ammende fino al 10% del suo fatturato mondiale totale dell’esercizio finanziario precedente, fino al 20% in caso di inadempienza reiterata. Tratto dal comunicato del Parlamento UE |
Scritto con la collaborazione di AER
Link al comunicato della Commissione, Q&A, schede informative