Una serie di misure preventive all’uscita in sala dell’ultimo campione di incassi di Checco Zalone, Tolo Tolo: l’attività svolta da TAO2 e Medusa per proteggere la propria strenna natalizia, una vera e propria strategia di guerra alla pirateria online, è stata l’occasione per discutere della tutela giurisdizionale del copyright in rete durante il webinar «“Tolo Tolo” insegna: la pirateria si può (e si deve) combattere». L’evento introdotto da Giampaolo Letta (Medusa Film) e moderato da Stefano Longhini (Direzione Affari Legali RTI) è stato organizzato da Mediaset in collaborazione con Studio Previti e Fapav. Una battaglia vinta, che ha utilizzato tutte le armi messe a disposizione dalla giurisprudenza recente sul tema, straniera e italiana, quest’ultima prodotta principalmente dal Gruppo Mediaset a tutela delle proprie opere cinematografiche ma anche televisive. Si tratta di una giurisprudenza civile e penale, che può definirsi l’avanguardia, o meglio la “linea evolutiva” – come è stata definita nel corso dell’incontro, sono molte ormai le sentenze espresse al riguardo – della normativa sul tema. I risultati ottenuti sono anche indice di una nuova sensibilità sull’impatto e la gravità della violazione massiva del copyright online, che per i prodotti premium (cinematografici, ma anche televisivi, sportivi) è spesso retaggio di una organizzazione strutturata per carpire ricavi illeciti da pubblicità, abbonamenti, estrazione di dati, malware, con danni economici per creatori, produttori e distributori dei diritti, e rischi per utenti e investitori pubblicitari. Le armi della battaglia preventiva messa in atto per il film Tolo Tolo si sono sostanziate in segnalazioni alla grandi piattaforme social (Facebook e Youtube), diffide a pubblicare locandine e promozione a siti pirati, hosting provider e ISP, anche esteri; e poi una prima inibitoria attraverso un’autorità giudiziaria (come richiesto dalle tlc) che si è dimostrata particolarmente attenta e reattiva a siti pirati e futuri alias collegati; e una seconda inibitoria, anch’essa emessa nel giro di pochi giorni, con multa di 5000 euro al giorno per ISP non collaboranti.
Qualche numero. Nel caso di Tolo Tolo sono state 61 le diffide elevate contro ISP italiani e, spesso, stranieri che hanno coinvolto 38 portali, 138 alias, 180 account Youtube, 34 Facebook, per citare alcuni dei numeri coinvolti nell’operazione. Riguardo a Youtube un account sfuggito al monitoraggio in soli 2 giorni ha totalizzato 10.000 soggetti che hanno scaricato il film prima di essere inibito: cifre impressionanti, ma contenute. In una indagine condotta da Erga Research per Medusa durante il lockdown (un sondaggio specifico all’interno della decennale indagine “Sala e salotto”) risulta infatti che il tasso di copie piratate di Tolo Tolo è stato dello 0,71 – ogni biglietto in sala sono state scaricate 0,7 copie illegali online in sala: un ottimo risultato se si pensa la media dell’indagine “Sala e Salotto 2019” è di circa 2 visioni piratate per biglietto. Ma per il film campione di incassi (oltre 44 milioni di euro ) si tratta di circa 30 milioni di potenziali ricavi persi solo di box office.
Lockdown e aumento degli utilizzi illegali. Con i cinema chiusi è aumentata la ricerca di materiale cinematografico online, spesso su siti pirata. Nell’indagine specifica attivata da Ergo resarch per Medusa nei primi giorni di lockdown il tasso di pirateria sale addirittura a 2,4. L’indagine, che si è svolta dall’11 al 17 marzo, ha preso in esame il target adulto 15-64enni, internet users, attraverso 3000 interviste CAWI-Computer Assisted Web Interview) e ben 17 titoli (10 italiani e 7 esteri usciti in sala da ottobre 2019 a marzo 2020): nella rosa di film scelti – oltre a Tolo Tolo, Pinocchio, Il primo Natale, Me contro te, La dea fortuna, Odio l’estate, Il giorno più bello del mondo, L’immortale, L’Uomo del Labirinto, Se mi vuoi bene, Gli anni più belli, per gli italiani e 6 titoli stranieri come benchmark, Jumani, Star Wars. L’ascesa di Skywalker, Bad Boys for Life, Parasite, Joker, C’era una volta Hollywood -, solo gli ultimi 2 avevano già attivato una finestra legale T-VOD: per tutti gli altri la dichiarazione di visione “non in sala”, ossia sicuramente illegale, ha interessato il 36% degli intervistati, che proiettati sul totale popolazione significa 13 milioni di utenti!!! Un vulnus concretissimo per la sala, ma anche per tutti gli sfruttamenti in finestre successive. Dall’indagine emergono spunti interessanti anche sul profilo socio-demo degli utenti che piratano i film (non solo giovani, non solo maschi).
Fonte: Ergo Research, 2020
Il salto di qualità nella tutela penale con la fattispecie del riciclaggio (sentenza Telegram). Sono diversi gli strumenti che la giurisprudenza ha messo a punto nel tempo a tutela dei titolari dei diritti danneggiati dalla pirateria di massa. Le fattispecie riconducibili, fra giustizia civile e penale vanno dall’introduzione illegale per carpire il bene film (o programma TV), al furto (del file che lo contiene) alla sua divulgazione illegale. Ma lo strumento più potente è l’aver collegato la fattispecie del riciclaggio (come dalla recente sentenza di Bari sul caso Telegram) alla diffusione illegale di contenuti protetti dal diritto di autore per fini commerciale: si tratta di un salto di qualità notevole perché il reato di riciclaggio è previsto nella quasi totalità dei trattati internazionali e permette pertanto di intervenire anche a livello sovranazionale: un plus cruciale se si considera che molti degli ISP e alias, come noto, migrano di Paese in Paese per sfuggire agli interventi restrittivi.
Normativa e regolazione evoluta. La tutela giurisdizionale tuttavia non è alla portata di tutti. L’ordinamento italiano mette a disposizione di produttori, attori, distributori e finanziatori dell’opera cinematografica (e di altre protette dal diritto d’autore) anche altri strumenti per tutelare dagli sfruttamenti illegali online: fra questi la via amministrativa (il regolamento per la tutela del copyright online), che è diventato una best practice a livello internazionale. Ma molto c’è ancora da fare per tutelare il lavoro creativo online, e responsabilizzare tutti i soggetti che operano su internet per garantire online gli stessi diritti del mondo reale. Il tema è di stringente attualità – il Digital Single Act (DSA) della Commissione Europea, su cui è stata avviata una consultazione, e nel momento in cui ci si appresta a recepire nel nostro ordinamento la direttiva UE che finalmente garantisce una effettiva tutela del copyright online, rispettosa dei diritti dei creatori (produttori, distributori) delle opere all’equa remunerazione e al controllo della loro diffusione.
L’importanza di recepire la direttiva copyright. Confindustria Radio Televisioni da sempre in prima linea nella tutela del diritto d’autore ha accolto con favore le soluzioni, per quanto di compromesso, contenute nella direttiva Copyright. Nel percorso che avvicina i Paesi membri al recepimento della norma (ad oggi la solo la Francia e, seconda per tempi previsti l’Italia, ma tutti i Paesi stanno anticipando la scadenza, prevista per il prossimo 7 giugno 2021), CRTV non ha mancato di sottolineare che l’attività creativa del settore radiotelevisivo deve essere protetta da sfruttamenti illeciti nel web, dove in sostanza viene considerato possibile e innocuo inserire opere tutelate dal diritto d’autore sui siti dei grandi OTT. In quest’ottica, l’affermazione della responsabilità delle piattaforme per i contenuti presenti sui loro siti sussiste a prescindere dal tipo di intervento operato sui contenuti stessi.
In particolare, è indispensabile che il futuro decreto delegato sia strutturato in maniera tale da garantire ai titolari dei diritti, nel quadro delineato dalla Direttiva, uno strumento efficace di difesa dal fenomeno della pirateria on line e il pieno controllo sulla circolazione dei propri contenuti da parte dei titolari dei diritti nel rispetto della scelta operata con l’art. 17.
Si ricorda che, in base alla direttiva, l’obbligo di richiedere l’autorizzazione dovrà valere solo per le piattaforme più grandi, cioè quelle che “hanno come scopo principale o come uno degli scopi principali quello di memorizzare e consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti”. CRTV ha indicato la necessità che in sede di recepimento siano indicati parametri certi per l’individuazione di tali soggetti, al fine di eliminare ogni forma di ambiguità che consenta comportamenti opportunistici o elusivi.
Altro punto che richiederà l’impegno del legislatore delegato riguarda l’individuazione dei criteri idonei ed efficaci per valutare se la piattaforma che non ha ottenuto l’autorizzazione degli aventi diritto abbia compiuto i massimi sforzi per conseguirla. Un altro aspetto delicato, emerso dal dibattito all’interno del webinar, è quello della standardizzazione delle procedure di segnalazione: attualmente ogni piattaforma ne utilizza una propria riversando sui titolari dei diritti l’onere di seguirla.